Vatileaks. Grosso: Fittipaldi, Nuzzi e il diritto di cronaca

di Eva Bosco (ANSA)
Pubblicato il 10 Novembre 2015 - 08:00 OLTRE 6 MESI FA
Vatileaks. Grosso: Fittipaldi, Nuzzi e il diritto di cronaca

Papa Francesco (Foto Lapresse)

ROMA –  Carlo Federico Grosso, avvocato penalista, ex vice presidente del Csm e ordinario di diritto penale nell’Università di Torino, definisce in termini piuttosto precisi la posizione legale dei giornalisti Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi, autori dei due volumi che vedono al centro quella che è stata ormai ribattezzata la Vatileaks 2. Spiega Carlo Federico Grosso:

“Se i due giornalisti hanno sollecitato inoltro e rilevazione di documenti riservati, potrebbe configurarsi addirittura un concorso nel reato contestato ai due indagati dalle autorità vaticane, Francesca Chaouqui e mons. Vallejo Balda, ma è molto difficile da provare. Se invece hanno solo ricevuto i documenti, non si può configurare il concorso, ma potrebbe profilarsi la ricettazione. Va detto però che in Italia è stata abbandonata dalle nostre Procure la prassi di contestare la ricettazione a giornalisti che ricevono e pubblicano documenti coperti da segreto investigativo”.

Per orientamento consolidato, inoltre, in Italia le notizie non sono considerate oggetto di ricettazione, condotta che presuppone l’esistenza di un ‘res’, una ‘cosa’ oggetto del delitto.

Contestazioni potrebbero essere mosse dal Vaticano ma non mancano

“ostacoli giuridici. Il reato, il cui oggetto sono i documenti rivelati è previsto dalla legislazione vaticana, che nel luglio 2013 ha introdotto nel codice l’art. 116 bis che punisce chi divulga materiale segreto mettendo a rischio interessi fondamentali della Santa Sede. Si tratta di un reato che non è previsto con questa stessa formulazione nel nostro ordinamento e che fa scattare, a protezione della Santa Sede, una tutela rafforzata con riferimento a interessi considerati vitali. Il fatto che non ci sia una reciprocità perfetta tra i due ordinamenti, però, è un limite molto relativo: la reciprocità è una nozione ampia”.

Quello della reciprocità è uno snodo importante rispetto all’ipotesi che il Vaticano decida di inoltrare una rogatoria per procedere nei confronti dei due giornalisti e processarli Oltretevere:

“In questo caso, la richiesta dovrebbe obbligatoriamente passare per il ministero della Giustizia e poi per le autorità giudiziarie italiane, che devono vagliarla e decidere se accettarla o meno”.

Pur non essendoci una reciprocità perfetta, ci sono condotte nel nostro codice in parte assimilabili a quelle contestate dal Vaticano a Chaouqui e Balda: per esempio l’art. 622 del codice penale sulla rivelazione del segreto professionale o il 623 sulla rivelazione di segreto scientifico e industriale:

“Anche una richiesta di sequestro cautelare dei libri da parte del Vaticano dovrebbe passare da una rogatoria con l’esame delle autorità italiane. E’ chiaro, però, che stiamo conducendo un ragionamento su pure ipotesi, perché su tutto potrebbero prevalere ragioni di opportunità ‘politica’ in senso lato che inducono la Santa Sede a non agire penalmente nei confronti di due cittadini italiani”.

C’è un’altra variabile importante: il diritto di cronaca:

“Se a monte c’è un diritto costituzionalmente garantito, come quello dei cittadini a essere informati, questo può ‘coprire’ condotte altrimenti punibili. La diffamazione, per esempio, per giurisprudenza consolidata non è punibile quando prevale l’esigenza di conoscere notizie che interessano la collettività. Più complessa la questione rispetto ad altri reati, ma ritengo che, sul terreno del bilanciamento, anche altre condotte potrebbero essere coperte dalla scriminante” che le giustifica.