Multe valide anche senza ordinanza su cartello stradale

di Redazione Blitz
Pubblicato il 26 Aprile 2016 - 07:43 OLTRE 6 MESI FA
Multe valide anche senza ordinanza su cartello stradale

Multe valide anche senza ordinanza su cartello stradale

ROMA – Multe valide anche senza ordinanza su cartello stradale. Per molti automobilisti la sentenza 7709 del 2016 della Corte di Cassazione fa crollare un mito, quello di sperare di farla franca e di non pagare una multa impugnando una sanzione per assenza dell’indicazione dell’autorizzazione sul retro del cartello che imponeva il limite infranto. Con il pronunciamento del 5 febbraio, pubblicato il 19 aprile dalla Seconda Sezione, la Cassazione confermando orientamenti precedenti, mette un freno al proliferare dei ricorsi basati sull’assenza di tale indicazione, pronunciandosi al riguardo con estrema chiarezza.

Come riporta Il Messaggero:

Si legge, infatti, nella decisione: «l’eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per sè l’illegittimità del segnale». Sino a oggi sul Web era stato tutto un fiorire di pareri circa la possibilità o meno di poter inoltrare ricorso con speranze di successo. Ora dalla capitolina piazza Cavour, con un pronunciamento che non lascia adito a dubbi arriva la parola fine a tante speculazioni che hanno fatto la fortuna di diversi studi legali.

Si legge, sempre nella sentenza, non ancora pubblicata sul sito della Cassazione ma già consultabile su alcuni siti specializzati in consulenze: «In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (…) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare».