Corte Costituzionale, sentenza 275/2016, testo integrale: I diritti incomprimibili vengono prima del Fiscal compact

di Redazione Blitz
Pubblicato il 2 Gennaio 2017 - 08:24 OLTRE 6 MESI FA
Corte Costituzionale, sentenza 275/2016, testo integrale: I diritti incomprimibili vengono prima del Fiscal compact

Corte Costituzionale, sentenza 275/2016, testo integrale: I diritti incomprimibili vengono prima del Fiscal compact

Testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale sui diritti incomprimibili: disabili, pensionati…

N. 275 SENTENZA 19 ottobre – 16 dicembre 2016  Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Istruzione – Servizio di trasporto ed assistenza agli alunni disabili- Obbligo di contribuzione della Regione alle spese sostenute dalle   Province, nella misura del 50% e nei  limiti della  disponibilita’   finanziaria. – Legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per  l’attuazione  del  diritto  allo  studio),  art.  6,  comma  2-bis,   aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della  Regione  Abruzzo   26 aprile 2004, n. 15, recante  «Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale  2004-2006  dellaRegione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)».   (GU n.51 del 21-12-2016 ).

LA CORTE COSTITUZIONALE  composta dai signori: Presidente:Paolo GROSSI; Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta   CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI, Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano   AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo’  ZANON, Franco   MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  ha pronunciato la seguente                               SENTENZA  nel giudizio di legittimita’ costituzionale  dell’art.  6,  comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo  15  dicembre  1978,  n.  78 (Interventi per  l’attuazione  del  diritto  allo studio),  aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione  Abruzzo  26  aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la  redazione  del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della  Regione  Abruzzo(Legge  finanziaria  regionale   2004)»,   promosso   dal   Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, nel procedimento vertente trala Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con  ordinanza  del  19 marzo 2014,  iscritta  al  n.  123  del  registro  ordinanze 2014  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  30,  prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza  pubblica  del  19  ottobre  2016  il  Giudice

relatore Giulio Prosperetti;

udito l’avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 19 marzo 2014, il Tribunale  amministrativo regionale  per  l’Abruzzo  ha sollevato  questione  di  legittimita’ costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della  legge  della  Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n.  78  (Interventi  per  l’attuazione  del diritto allo studio), aggiunto dall’art. 88,  comma  4,  della  legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15,  recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e  pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale  2004)», nella parte in cui prevede che, per gli interventi di  cui  dall’art. 5-bis della legge regionale n.  78  del  1978,  la  Giunta  regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentatadalle Province solo  «nei  limiti  della disponibilita’  finanziariadeterminata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».

2.- Espone il giudice a quo di essere investito della domanda con cui la Provincia di Pescara ha chiesto il pagamento  del  contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo  svolgimento dei servizi di cui all’art. 5-bis della legge della  Regione  Abruzzo n. 78 del 1978,  in  particolare  del servizio  di  trasporto  degli studenti disabili, riferite alle  annualita’  2006-2012.  Sulla  base della citata  norma,  la  Provincia  aveva  approvato  e   trasmesso annualmente alla Regione i piani degli interventi,  relazionando  per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attivita’ svolte. A fronte di cio’  la  Regione  aveva  erogato,  per  le   varie   annualita’, finanziamenti  per  somme  inferiori  a quelle   documentate   dalla Provincia con una differenza pari ad euro  1.775.968,04.  Il mancatofinanziamento del 50% delle spese effettuate avrebbe determinato  nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione  dei servizi  per  gli  studenti  disabili, compromettendo   l’erogazionedell’assistenza specialistica e dei servizi di trasporto.

3.- La Regione non ha contestato l’ammontare degli importi  spesi dall’amministrazione provinciale, tuttavia ha eccepito che, in virtu’ dell’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corrispondere il 50% delle suddette spese trova un  limite nelle disponibilita’ finanziarie di bilancio.

4.-  In   via   preliminare   sull’ammissibilita’   del   ricorsoamministrativo, il rimettente  rappresenta che  l’adempimento  degli obblighi patrimoniali in contestazione riguarderebbe i  limiti  della provvista  finanziaria  necessaria  allo  svolgimento  del   servizio pubblico e, quindi, i profili organizzativi di esso, con  conseguente giurisdizione  del  giudice  amministrativo;  la  mancata tempestiva impugnazione degli atti di stanziamento e di pagamento  emessi  dalla Regione non sarebbero di ostacolo alla decisione, poiche’  tali  atti costituirebbero  meri  dinieghi  o  riconoscimenti di  debito,   non preclusivi    dell’accertamento    giurisdizionale    della    misura dell’obbligazione dedotta.

5.- In ordine alla non  manifesta  infondatezza,  il  TAR  dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 6,  comma  2-bis,  della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in  riferimento  all’art. 10 Cost., in relazione all’art. 24 della  Convenzione  delle  Nazioni Unite  sui  diritti  delle  persone  con   disabilita’  –   adottatadall’Assemblea generale delle Nazioni  Unite  il  13  dicembre  2006,ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all’art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo  studio  delle persone  condisabilita’, poiche’  l’effettivita’  di  tale  diritto  risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell’erogazione del  contributo,  altrasporto degli studenti disabili, alle  disponibilita’ finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio.

6.- In particolare il giudice a quo  ritiene  che  la  scelta  di prevedere un cofinanziamento regionale del servizio  di  trasporto  e assistenza ai disabili denuncia la necessita’ di esso, deducendosi da cio’ che le Province non sarebbero, evidentemente, in  grado  di  farfronte alle esigenze del servizio in maniera autonoma.  Tuttavia,  la norma censurata darebbe immotivata  e  non  proporzionata  prevalenza alle esigenze di equilibrio  di  bilancio  e  non  assicurerebbe  una adeguata,  stabile  e  certa  tutela  al diritto  all’educazione   e all’istruzione  degli  alunni  affetti  da  grave  disabilita’,   che necessitano del trasporto per la frequenza scolastica.

7.- Rileva, in proposito, il giudice a quo che, una volta assunta la decisione di contribuire  al servizio,  la  determinazione  della misura del  finanziamento  non  potrebbe  essere  rimessa  alle mere decisioni dell’amministrazione regionale, poiche’ cio’ trasformerebbe l’onere della Regione in una  posta  aleatoria  ed  incerta,  la  cui entita’, in mancanza di limiti predeterminati dalla  legge, potrebbe essere arbitrariamente ridotta, per finanziare beni ed interessi  che non godono di tutela piena ed incondizionata al pari del diritto allo studio  del  disabile,   con   conseguente   sacrificio  della   sua  effettivita’.

8.- Prosegue il rimettente che il rilievo costituzionale di  tale diritto   costituisce   un   limite   invalicabile    all’intervento discrezionale del legislatore, cosi’ che il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di la’  di  ogni esigenza   di   bilancio,   garantendosi  certezza,   stabilita’   e obbligatorieta’ del finanziamento.

9.-  Viceversa  l’inciso   «nei   limiti   della   disponibilita’ finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio»,  contenutonell’art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, legittimerebbe  una  decisione  arbitraria  della  Regione  di coprire  in  modo  discontinuo  i  costi  del servizio,  gestito  in conformita’ del piano previsto dall’art. 6 della medesima legge.

10.- In tal modo, il godimento  del  diritto  allo  studio  degli studenti disabili, tutelato dalla Costituzione,  sarebbe  rimesso  ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno  decisi  dall’ente territoriale   e,   nella   fattispecie,   dalla   norma   censurata. Quest’ultima considererebbe le spese per i contributi  alle  Province per il servizio di trasporto degli alunni  disabili  come  spese  non obbligatorie, cosicche’ i contributi regionali per il  trasporto  dei disabili potrebbero essere ridotti gia’ nella fase amministrativa  di formazione delle unita’ previsionali di base, senza che  di  cio’  vi sia alcuna evidenza o limite a garanzia dell’effettivo godimento  dei diritti costituzionalmente garantiti.

11.- Il finanziamento del servizio  potrebbe  essere  ridotto  in modo repentino e incontrollato, di anno in anno, rendendo  del  tutto variabile  ed  inattendibile  la  continuita’  e  la   pianificazione dell’organizzazione  dello  stesso  da  parte  delle  Province,   con inevitabili ripercussioni sulle famiglie  e  sulla  possibilita’  di queste di poter assicurare la frequenza scolastica ai propri figli.

12.- In ordine alla rilevanza della questione, il giudice  a  quo segnala che, non essendo contestata tra le parti del giudizio  a  quo l’entita’ delle somme spese per l’erogazione del servizio, la pretesa della ricorrente Provincia in tale giudizio troverebbe il  fondamento nella parte della disposizione impugnata  che  regola  la  copertura della spesa complessiva (successivamente limitata dalla clausola  di salvaguardia che consente alla Regione di dimensionare ad libitum  la propria   quota   di  copertura);   pertanto,   la   questione    di costituzionalita’  sarebbe  pregiudiziale  alla   definizione  della suddetta pretesa.

13.-  Si  e’  costituita  la  Regione  Abruzzo   contestando   la fondatezza della  questione  poiche’, ai  sensi  dell’art.  139  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), i servizi di supporto organizzativo del servizio  di  istruzione  degli  alunnidisabili,  tra   cui   e’   compreso   il   servizio   di   trasporto dall’abitazione  alla  sede  scolastica,  e’ di   competenza   della Provincia  e  la  Regione  non  ha  alcun   obbligo   di   illimitatacompartecipazione ai costi necessari al suo svolgimento.

14.-  In  ogni  caso,  la  difesa   regionale   rappresenta   che l’effettivita’ del diritto  allo  studio  del disabile  deve  essere bilanciato con  altri  diritti  costituzionalmente  rilevanti  e,  in particolare,  con il  principio  di  copertura  finanziaria   e   di equilibrio della finanza pubblica, di cui all’art. 81 Cost.; che  il limite della disponibilita’  finanziaria  determinata  dalle  annuali leggi di bilancio «costituirebbe una legittima scelta fra prestazioni essenziali, gratuite, e non essenziali, eseguibili  dietro  pagamento di  un  contributo,  da  effettuarsi  in  relazione  alle   finalita’ perseguite,  ed  alle  esigenze dell’utenza   di   base»;   che   la possibilita’ di accedere ad  una  interpretazione  costituzionalmente conforme della normativa censurata e il suo  mancato  esperimento  da parte del giudice a  quo, comporterebbero  l’inammissibilita’  della questione;  e,  infine,  che  la  determinazione  della  misura  del contributo da parte della Regione  non  sarebbe  arbitraria,  poiche’ essa viene effettuata sulla scorta dei piani preventivi di intervento per il diritto allo studio dei  disabili,  predisposti  dalla  stessa Provincia,  sulla  base  delle   necessita’   riscontrate   nell’anno scolastico in  corso  e  di  quelle dichiarate  dal  genitore  dello studente che si iscrive alla scuola secondaria superiore.

Considerato in diritto

l.- Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  l’Abruzzo,  con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento all’art.  10- in relazione all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite  sui diritti  delle  persone  con  disabilita’,  adottata   dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata  e  resa esecutiva con legge 3 marzo  2009,  n.  18  –  e  all’art.  38  dellaCostituzione, della legittimita’ costituzionale  dell’art.  6,  comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo  15  dicembre  1978,  n.  78 (Interventi per  l’attuazione  del  diritto  allo  studio),  aggiuntodall’art. 88, comma 4, della legge della Regione  Abruzzo  26  aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la  redazione  del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della  Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede,  per gli interventi previsti dall’art. 5-bis della medesima  legge  e,  in particolare, per lo  svolgimento  del  servizio  di  trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che  la Giunta  regionale  garantisce un  contributo  del  50%  della  spesa necessaria e  documentata  dalle  Province  solo  «nei  limiti della disponibilita’  finanziaria  determinata  dalle  annuali   leggi   di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».

2.-  Il  giudice   a   quo   ritiene   che   il   condizionamento dell’erogazione del contributo alle disponibilita’  finanziarie,  di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, trasformi l’onere della Regione in una posta aleatoria e  incerta,  totalmente  rimessa alle scelte finanziarie dell’ente, con il rischio che esse  divengano arbitrarie,  in  difetto  di  limiti  predeterminati   dalla   legge, risolvendosi nella illegittima compressione del diritto  allo  studio del   disabile,   la   cui   effettivita’   non   potrebbe    essere finanziariamente condizionata.

3.- In via preliminare, occorre premettere che non  incide  sulla rilevanza della  questione  sollevata, l’avvenuto  trasferimento  ai Comuni delle funzioni amministrative  gia’  attribuite,  conferite  o comunque esercitate dalle Province (tra le quali quelle in materia di assistenza scolastica e  diritto allo  studio),  per  effetto  della sopravvenuta legge della Regione Abruzzo  20  ottobre  2015,  n.  32, (Disposizioni per il riordino  delle  funzioni  amministrative  delle Province in attuazione della legge n. 56/2014),  in  attuazione  alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta’  metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

3.1.- In proposito, infatti, va rilevato che, nel giudizio a quo, la Provincia  di  Pescara  ha  agito  per vedersi  corrispondere  il contributo del 50% per il servizio di trasporto per i disabili svolto tra  il  2006 ed  il  2012,  che  resta  regolato  dalla   normativa antecedente al riordino operato dalla legge reg. Abruzzo  n.  32  del2015.

3.2.- Pertanto, poiche’ la Regione non  ha  contestato  le  spese sostenute dalla Provincia, ma ha determinato l’entita’ effettiva  del proprio contributo, in misura  inferiore  al  50%  di  esse,  facendo applicazione dell’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, che  integra  il presupposto  autorizzatorio  della  spesa iscritta in bilancio, la questione di legittimita’ costituzionale di tale norma e’ pregiudiziale alla decisione da adottare nel giudizio a quo.
4.- Nel merito la questione e’ fondata.      Il diritto all’istruzione del disabile e’ consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei  alla realizzazione ed attuazione di esso, affinche’  la  sua  affermazione non si  traduca  in  una  mera  previsione  programmatica,  ma  venga riempita di contenuto concreto e reale.

5.- La natura fondamentale del diritto, che e’ tutelato  anche  a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione  delle  Nazioni Unite  sui  diritti   delle   persone   con   disabilita’,   adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni  Unite  il  13  dicembre  2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo  2009,  n.  18,  impone alla discrezionalita’ del  legislatore  un  limite  invalicabile  nel«rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010),  tra  le quali  rientra  il  servizio  di trasporto  scolastico  e  di  assistenza  poiche’,  per  lo  studente disabile, esso costituisce una componente  essenziale  ad  assicurare l’effettivita’ del medesimo diritto.

6.- Nella specie il legislatore regionale si e’  assunto  l’onere di concorrere, al fine di garantire l’attuazione  del  diritto,  alla relativa spesa, ma una previsione che lasci  incerta  nell’an  e  nel quantum  la  misura  della   contribuzione,   la   rende   aleatoria, traducendosi  negativamente  sulla possibilita’  di  programmare  il servizio e  di  garantirne  l’effettivita’,  in  base  alle  esigenzepresenti sul territorio.

7.-  Si  deve  ritenere  che  l’indeterminata  insufficienza  del finanziamento condizioni, ed  abbia gia’  condizionato,  l’effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dallegislatore regionale, violando in tal  modo  il  precetto  contenuto nell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.      Tale effettivita’ non puo’  che  derivare  dalla  certezza  delle disponibilita’  finanziarie  per  il soddisfacimento  del   medesimo diritto,  nel  quadro  dei  compositi   rapporti   amministrativi   efinanziari degli enti territoriali coinvolti.  Difatti  l’affidamento generato dalla previsione  del contributo  regionale  condiziona  la misura della disponibilita’ finanziaria della Provincia e degli altrienti coinvolti nell’assolvimento del servizio in questione.      Non puo’ neppure essere condivisa  in  tale contesto  la  difesa formulata dalla  Regione  secondo  cui  ogni  diritto,  anche  quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano  essere  sempre  ecomunque assoggettati ad  un  vaglio  di sostenibilita’  nel  quadro complessivo delle risorse disponibili.      Innanzitutto,  la  sostenibilita’  non puo’  essere   verificata all’interno   di   risorse   promiscuamente   stanziate    attraverso complessivi riferimenti numerici. Se cio’ puo’ essere  consentito  in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso e’ il  caso di servizi che influiscono direttamente  sulla  condizione  giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola.   In secondo luogo, e’ proprio la legge di cui fa parte  la  norma  impugnata a conformare in concreto le situazioni  soggettive  oggettodi assistenza (senza poi farne conseguire il necessario finanziamento per effetto del richiamato inciso riduttivo).

Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che  «in  attuazione dell’art. 38, terzo  comma, Cost.,  il  diritto  all’istruzione  dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi sono  previsti,  inparticolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per l’assistenza,  l’integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate)»,  la  quale  «attribuisce  al  disabile   il   dirittosoggettivo all’educazione ed all’istruzione a  partire  dalla  scuola materna fino all’universita’»; e che «la partecipazione del  disabile “al  processo  educativo  con  insegnanti  e   compagni   normodotaticostituisce […] un rilevante  fattore  di  socializzazione  e  puo’

contribuire in modo  decisivo  a  stimolare  le  potenzialita’  dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987)”» (sentenza n. 80 del 2010).

8.-  La  disposizione  impugnata  e’  peraltro  incoerente  anche rispetto al quadro normativo complessivo dei finanziamenti  destinati ai servizi a  rilevanza  sociale  quale  risultante  dalla  legge dibilancio, alla quale essa  demanda  la  quantificazione  ridotta  del finanziamento. In tal modo viene  reso  generico  ed  indefinito  il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti  meritevoli  diparticolare tutela, rendendo possibile – come  esattamente  affermato dal giudice rimettente – che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che  a  garantire  l’attuazione  di  talidiritti.  Pertanto,  pur  essendo  la   disposizione   in   questione appartenente  a  un  contesto  distinto da  quello  della  legge  di bilancio, la sua  influenza  su  quest’ultima  provoca  un  risultato normativo non conforme a Costituzione.

9.-  La  garanzia  del  50%  della  copertura  del  servizio   di  assistenza ai disabili appartiene alla conformazione della  strutturae    dell’organizzazione    del    servizio     stesso.     Pertanto,l’indeterminatezza   del   finanziamento    determina    un    vulnus all’effettivita’  del  servizio  di assistenza  e  trasporto,   come conformato dal  legislatore  regionale,  con  conseguente  violazionedell’art. 38, terzo e quarto comma, Cost.

10.- D’altronde va considerato che, sebbene il  legislatore  goda di discrezionalita’ nell’individuazione delle misure  per  la  tutela dei diritti delle persone disabili, detto potere discrezionale  trova un limite invalicabile nella necessita’ di coerenza intrinseca  della stessa legge regionale contenente la disposizione impugnata,  con  la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie  per  gli interessati. Dunque  il  livello  delle  prestazioni  dovute,  mentreappare salvaguardato dalla legge regionale nel suo  complesso  ed  in particolare nella parte che prevede una pianificazione del fabbisogno degli  interventi,  nonche’  un  preciso   rendiconto   degli   onerisostenuti, risulta poi vanificato dalla prescrizione  contraddittoria che subordina il finanziamento (da parte regionale) degli  interventi alle politiche ed alle gestioni ordinarie del bilancio dell’ente.

11.- Non puo’ nemmeno essere condiviso l’argomento  secondo  cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il  limite  delle  somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di  copertura  finanziaria.  A  parte  il  fatto   che,   una   volta normativamente  identificato, il  nucleo  invalicabile  di  garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e  all’educazione degli alunni disabili non puo’ essere  finanziariamente  condizionato in termini assoluti e generali, e’ di tutta evidenza che  la  pretesa violazione dell’art. 81 Cost. e’ frutto di una visione  non  corretta del concetto di  equilibrio  del  bilancio,  sia  con  riguardo  alla Regione che  alla  Provincia cofinanziatrice.  E’  LA  GARANZIA  DEI DIRITTI INCOMPRIMIBILI AD INCIDERE SUL BILANCIO, E NON  L’EQUILIBRIO DI QUESTO A CONDIZIONARNE LA DOVEROSA EROGAZIONE.

12.-  Con  riguardo  alla  Regione,  e’  da   sottolineare   come l’impianto della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 sia improntato  al metodo  della  programmazione,  secondo  cui  gli  interventi  ed   i pertinenti oneri finanziari sono istruiti nell’anno precedente  cosi’ da consentire la loro corretta iscrizione nel  bilancio,  soprattutto quando riguardano il nucleo incomprimibile del diritto a prestazioni iconducibili  a  diritti  fondamentali.   In   tal   modo   non   e’  configurabile il rischio per l’equilibrio del bilancio della  Regione da essa paventato in correlazione allo stanziamento della percentuale di finanziamento prevista per legge. Proprio la previa redazione  del piano di assistenza testimonia  l’inverosimiglianza  dell’ipotesi  di squilibrio di bilancio che e’ viceversa  eziologicamente collegabile all’uso promiscuo delle risorse, che il giudice rimettente  individua come autentica causa vanificatrice della  copertura  finanziaria  del servizio.      13.- Nel caso in esame, il rapporto di causalita’ tra allocazione di bilancio e pregiudizio per la fruizione di diritti  incomprimibili avviene attraverso la  combinazione  tra  la  norma  impugnata  e  lagenericita’ della posta finanziaria del bilancio di previsione, nella quale convivono in modo indifferenziato diverse tipologie  di  oneri, la cui copertura e’ rimessa al  mero  arbitrio  del  compilatore  del bilancio e delle autorizzazioni in corso d’anno. In buona sostanza si ripete, sotto il profilo  sostanziale,  lo  schema  finanziario  gia’censurato da questa Corte,  secondo  cui,  in  sede  di  redazione  e gestione  del  bilancio,  vengono  determinate, anche  attraverso  i semplici dati numerici  contenuti  nelle  leggi  di  bilancio  e  nei relativi allegati, scelte  allocative  di  risorse  «suscettibili  di sindacato in quanto rientranti “nella tavola complessiva dei  valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui  ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di  questa  Corte (sentenza n. 260 del 1990)”» (sentenza n. 10 del 2016).
14.- In definitiva, nella  materia  finanziaria  non  esiste  «un limite assoluto alla  cognizione  del giudice  di  costituzionalita’ delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato  sulla  materia sia riconosciuto in Costituzione «non puo’  avere  altro  significato che affermare che esso rientra nella tavola  complessiva  dei  valori costituzionali», cosicche’ «non si puo’ ipotizzare che  la  legge  di approvazione del bilancio o qualsiasi  altra  legge  incidente  sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi  sindacato del giudice di costituzionalita’, dal momento che non vi puo’ essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa  essere  ritenuta esente dalla  inviolabile garanzia  rappresentata  dal  giudizio  di legittimita’ costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990). Sul punto e’ opportuno anche ricordare «come sul tema della  condizione  giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso  di  valori  che attingono   ai   fondamentali   motivi   ispiratori   del    disegno costituzionale; e che, conseguentemente,  il  canone  ermeneutico  da impiegare   in   siffatta    materia    e’    essenzialmente    dato dall’interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei  valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987).

15.- Altrettanto infondata  e’  la  tesi  secondo  cui  la  norma terrebbe conto della doverosa contribuzione da parte degli  assistiti dotati di capacita’ contributiva.  Di  tale  contribuzione  non  v’e’ traccia  nell’intera  legge  reg.  Abruzzo  n.  78   del   1978;   e, soprattutto, la medesima legge,  nella sua  formulazione  letterale, parla di garanzia della spesa necessaria e documentata senza  evocarealtre fonti di finanziamento.

16.- Infine, non e’  condivisibile  l’argomento  secondo  cui  le scelte  adottate  in  sede  di  bilancio non  avverrebbero  in  modo generico, bensi’ con apposita istruttoria ricavata  dall’acquisizione dei piani preventivi di intervento predisposti dalle  Province  sulla base delle necessita’ riscontrate nell’anno scolastico in corso e  di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive  per  la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore.  E’  proprio la disattenzione alle risultanze del piano il  vizio  genetico  dellanorma contestata, che consente di prescinderne  al  di  la’  di  ogni ragionevole argomento: condizionare il finanziamento  del  50%  delle spese  gia’  quantificate  dalle Province   (in   conformita’   alla pianificazione disciplinata dallo  stesso  legislatore  regionale)  a generiche  ed  indefinite  previsioni  di   bilancio   realizza   una situazione  di  aleatorieta’  ed incertezza,  dipendente  da  scelte finanziarie che la Regione  puo’  svolgere  con  semplici  operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla  scala  di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere.

17.- Significativi in proposito appaiono  i  dati  storici  della contribuzione   regionale   in   valore  assoluto   e   percentuale: nell’ordinanza del giudice rimettente  –  e  le  cifre  non  sono  in contestazione  tra  le  parti  –  si  legge  che   «per   l’eserciziofinanziario 2008, risulterebbero stanziati in  bilancio  1.400.000,00per l’attuazione dell’art. 6 comma 2-bis della legge regionale n.  78 del 1978, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento  nellapercentuale del 39% (invece che del 50%) delle somme  spese;  per  il successivo  esercizio  finanziario  2009,  sono  stati  stanziati  in bilancio solo  700.000,00,  quindi  le  Province  hanno  ottenuto  un cofinanziamento di poco inferiore al 18%; nel 2011 la percentuale  e’stata del 26% circa; nel 2012 il 22% circa».  Palese  e’  la lesionedella  effettivita’  del  servizio,  non  solo   sotto   il   profiloquantitativo,  ma   anche   per  l’assoluta   discontinuita’   dellepercentuali di copertura ammesse a finanziamento.

18.- Cio’ conferma l’assunto del giudice a quo, secondo  cui  «in quanto spese non obbligatorie, quantomeno  non  in  misura  fissa,  i contributi regionali per il trasporto  dei  disabili  possono  essere ridotti gia’ nella fase amministrativa  di  formazione  delle  unita’ previsionali di base, senza che di cio’ vi  sia  alcuna  evidenza  o limite  idoneo  a  dare  effettivita’  ai  diritti   previsti   dalla Costituzione e sottesi a tale servizio di trasporto».

19.- Per tali argomentazioni, l’art. 6, comma 2-bis, della  leggereg. Abruzzo n. 78 del 1978 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo   limitatamente   all’inciso   «,   nei   limiti    della disponibilita’  finanziaria  determinata  dalle  annuali   leggi   di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».

20.-  Rimangono  assorbite  le  ulteriori  censure  formulate  in riferimento  all’art.  10  Cost.,  in relazione  all’art.  24  della Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con disabilita’.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE       dichiara  l’illegittimita’  costituzionale  dell’art.  6,   comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo  15  dicembre  1978,  n.  78 (Interventi per  l’attuazione  del  diritto allo  studio),  aggiunto dall’art. 88, comma 4, della legge della Regione  Abruzzo  26  aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la  redazione  del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della  Regione  Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilita’  finanziaria  determinata  dalle  annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».

Cosi’ deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore