Pensioni, contributo di solidarietà, i tre no della Cassazione

Pubblicato il 30 Settembre 2016 - 10:23 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni, contributo di solidarietà, i tre no della Cassazione

Pensioni, contributo di solidarietà, i tre no della Cassazione

Contributo di solidarietà sulle pensioni. Ecco le 3 storie e i 6 princìpi fissati dalla Cassazione contro il taglio delle pensioni nei 3 casi esaminati.

1° Caso. La Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei dottori commercialisti ha applicato un “contributo di solidarietà” sulle pensioni dei propri iscritti dal 2009 al 2013. Sette dottori commercialisti piemontesi hanno presentato ricorso contro il taglio della loro pensione e hanno sempre vinto: prima davanti al tribunale di Torino (sentenza n. 340 del 2010), poi in Corte d’appello a Torino (sentenza n. 768 del 2011) e infine in Cassazione (sentenza n. 53 del 2015, depositata l’8 gennaio 2015, cliccare qui.
Per la Corte d’appello di Torino, “alla luce del disposto della legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, il regolamento della Cassa, in quanto atto non avente forza di legge, non poteva prevedere un riduzione delle pensioni già maturate e in pagamento, configurando queste ultime un diritto acquisito e non un’aspettativa. Né tali conclusioni potevano essere ribaltate dopo le modifiche alla legge n. 335 introdotte dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, giacché l’espressa previsione di salvezza degli atti e delle deliberazioni adottati prima della predetta modifica legislativa non significa che tali atti siano conformi a legge, sicché la loro legittimità ed efficacia deve essere vagliata alla luce del vecchio testo normativo per i pensionamenti che, come nella specie, erano stati attuati entro il 2006”. Nel caso in esame il provvedimento unilaterale della Cassa aveva inciso su pensioni già in essere, non per impedirne un aumento, ma per ridurne l’ammontare, onde non poteva comunque invocarsi la nuova normativa. Né la fattispecie in questione, riguardante il contributo di solidarietà sulle pensioni per il periodo 2009/2013, contrariamente all’assunto della Cassa, avrebbe potuto essere trattata in modo diverso da quella presa in considerazione dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 779 del 2008, confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 25029 del 2009), concernente il periodo 2004/2008”.
Il verdetto di 2° grado è stato impugnato dalla Cassa Commercialisti con 5 motivi di ricorso:
1) Per erronea interpretazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, rilevando che la richiamata norma ha stabilito che:
a) i provvedimenti adottati dalle Casse non costituiscono un “numero chiuso”, dovendo comunque rispondere all’esigenza di salvaguardare l’equilibrio del bilancio di lungo termine;
b) il principio del cosiddetto “pro rata temporis” non vincola in maniera rigida le scelte delle Casse;
c) i criteri di gradualità ed equità tra le generazioni costituiscono valori da attuare nella regolamentazione dei regimi previdenziali gestiti dalle Casse. Ed ha richiamato in proposito la funzione pubblica degli enti previdenziali privatizzati, e ciò anche nella prospettiva di tutela delle categorie degli attivi e dei futuri iscritti in coincidenza del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, il tutto nell’ambito del rispetto dei principi costituzionali e uguaglianza e solidarietà.
2) per violazione di norme legge, deducendo che, alla luce dell’autonomia regolamentare riconosciuta alle Casse di previdenza dal D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 2, e finalizzata a salvaguardare nel tempo l’equilibrio economico finanziario, doveva riconoscersi la facoltà di imporre, nell’ambito di organici progetti di riforma, un contributo di solidarietà sulle pensioni già liquidate.
In questo quadro così delineato risultava evidente come la deliberazione della Cassa costituiva senz’altro un provvedimento in grado di “assicurare maggiore stabilità finanziaria al sistema previdenziale”, determinando un miglioramento per quanto contenuto della situazione finanziaria della stessa e concorrendo, insieme con tutte le altre entrate, alla possibilità che essa facesse fronte non solo agli oneri attuali e più vicini, ma anche a quelli più lontani nel rapporto variabile attivi/pensionati”.
3) per violazione di norme di diritto, in relazione all’art. 38, 2° comma, della Costituzione, ribadendo la necessità che le Casse dei liberi professionisti assicurassero ai lavoratori la tutela previdenziale.
4) per violazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2 della Costituzione, in quanto la stessa Corte costituzionale (cfr sentenza n. 173 del 1986) aveva evidenziato la necessità, nel passaggio da un sistema di tipo mutualistico ad uno di tipo solidaristico, di coniugare il principio di solidarietà stabilito da questa norma con quello di gradualità e di equità tra le generazioni.
5) Per violazione di norme di diritto, in relazione all’art. 3 della Costituzione, ribadendo che la conferma della tesi prospettata dalla Corte d’appello di Torino avrebbe comportato uno squilibrio a tutto danno dei giovani iscritti rispetto ai pensionati, beneficiari del più vantaggioso sistema reddituale, dovendosi distribuire i necessari sacrifici tra i soggetti che, sia in veste di lavoratori attivi, che di pensionati, sono parti di un rapporto previdenziale in atto.
Ma la Cassazione ha respinto i 5 motivi di ricorso della Cassa, affermando questi 6 princìpi giuridici:
1) “Il necessario rispetto del principio del cosiddetto pro rata temporis contenuto nella ricordata legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio devono garantire l’intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazione pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere; dal che discende che, a fortiori, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi”.
2) “il diritto soggettivo alla pensione (che per il lavoratore subordinato o autonomo matura quando si verifichino tutti i requisiti) può essere limitato, quanto alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il diritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di durata sia nella fase di attuazione, essendo però necessario che la legge sopravvenuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda l’affidamento dell’assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla quantità dei contributi versati. Tale “…limite costituzionale imposto al legislatore induce a maggior ragione a ritenere contrario ai principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione, comma 2) l’atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l’ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l’ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro con riguardo a pensioni non ancora maturate”;
3) “una volta maturato il diritto alla pensione d’anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell’art. 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo” (cfr Cass., n. 11792/2005,’ Cass. n. 25029 del 2009; Cass. n. 25212 del 2009; Cass. n. 20235 del 2010; Cass. N. 8847 del 2011; Cass. n. 13067 del 2012; Cass. n. 1314 del 2014).
4) “la legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, poi modificata dall’art. 1, comma 763 della legge n. 296 del 2006, permette agli enti previdenziali privatizzati – attraverso la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico – di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non consente agli stessi di sottrarsi in parte all’adempimento, riducendo l’ammontare delle prestazioni attraverso l’imposizione di contributi di solidarietà”;
5) “la normativa in vigore é ostativa all’imposizione di un contributo forzoso di solidarietà sulle pensioni e non si pone in contrasto con l’art. 38, 2° comma, della Costituzione, perché gli enti previdenziali privatizzati possono mettere in atto, come già detto, le più opportune iniziative per assicurare nel tempo la tutela previdenziale/pensionistica degli iscritti, con la salvaguardia però dell’integrità delle pensioni già maturate e liquidate”;
6) “non incide sulla soluzione della questione in esame neppure il recente intervento legislativo (art. 1, comma 488, legge n. 147 del 2013), che pone come condizione di legittimità degli atti e delle deliberazioni- adottati dagli enti di cui all’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 – che essi siano “finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine”, ciò che sicuramente non costituisce un connotato dei contributo in esame, proprio perché “straordinario” e limitato nel tempo”.
2° Caso. La Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei dottori commercialisti ha applicato un “contributo di solidarietà” sulle pensioni dei propri iscritti dal 2009 al 2013. Tre dottori commercialisti veneti hanno presentato ricorso contro il taglio della loro pensione e anch’essi hanno sempre vinto: prima davanti al tribunale di Belluno, poi in Corte d’appello a Venezia (sentenza n. 792 del 2013) e infine in Cassazione (sentenza n. 12338 del 2016, depositata il 15 giugno 2016, cliccare qui.
La motivazione é sostanzialmente analoga a quella del 1° caso (sentenza n. 53 del 2015).
3° Caso. La Cassa Nazionale di Previdenza dei ragionieri e periti commerciali ha applicato un “contributo temporaneo straordinario di solidarietà” sulle pensioni dei propri iscritti dal 2004 al 2008. Un ragioniere piemontese in pensione ha presentato ricorso contro il taglio del suo vitalizio e anch’esso ha sempre avuto ragione: prima davanti al tribunale di Verbania, poi in Corte d’appello a Torino (sentenza n. 746 del 2013) e infine in Cassazione (sentenza n. 6702 del 2016, depositata il 6 aprile 2016, cliccare qui.
La motivazione è sostanzialmente analoga a quella del 1° caso (sentenza n. 53 del 2015).