Utero in affitto in Ucraina, italiani assolti: lì è legale

di Redazione Blitz
Pubblicato il 6 Aprile 2016 - 10:26 OLTRE 6 MESI FA
Utero in affitto in Ucraina, italiani assolti: lì è legale

Utero in affitto in Ucraina, italiani assolti: lì è legale

ROMA – Utero in affitto in Ucraina, italiani assolti: lì è legale. In Italia è reato ma in Ucraina no. Confermata dalla Cassazione l’assoluzione di una coppia di coniugi napoletani cinquantenni che erano andati fino a Kiev per avere un figlio con la maternità surrogata, tramite una donna che aveva acconsentito a farsi impiantare gli spermatozoi dell’uomo insieme agli ovuli di una donatrice sconosciuta. La pratica è perfettamente lecita in Ucraina – a un costo attorno ai 30mila euro, tra i più bassi tra quelli dei Paesi che ammettono questa possibilità – e prevede che, dopo il parto, la madre surrogata dia il consenso a che il neonato sia dichiarato all’anagrafe come figlio naturale della coppia ‘appaltante’.

Ad avviso della Suprema Corte, anche se in Italia questo ‘metodo’ rimane vietato nonostante la Consulta abbia allentato i ‘paletti’ attorno al divieto di fecondazione eterologa, il ricorso all’utero in affitto in Ucraina non è perseguibile e la coppia italiana che se ne serve non commette reato. Così è stato respinto il ricorso della Procura di Napoli che voleva condannare marito e moglie per violazione della legge 40 sulla fecondazione assistita e per falsità in atto pubblico e false dichiarazioni per quanto riguarda le generalità del bambino.

Secondo la Cassazione, la coppia deve essere assolta non in base alla sentenza n.162 della Consulta emessa il 10 giugno 2014, dal momento che il solo “dispositivo” di questo verdetto non apre le porte alla maternità surrogata tout-court, ma in considerazione del fatto che ci sono oscillazioni giurisprudenziali su quali siano i reati commessi dai cittadini italiani all’estero che possono essere perseguiti dai pm nel caso in cui nello Stato estero dove si realizzano non sono ritenuti reato dalle leggi del posto. Così è stato respinto il ricorso della Procura contro la coppia alla quale era stata diagnosticata infertilità.

Per la Cassazione, inoltre, i coniugi non sono perseguibili per non aver risposto alla richiesta del funzionario dell’ufficio consolare italiano di Kiev “di chiarire se si fossero avvalsi della procedura di surrogazione di maternità, all’interno del territorio ucraino”. In proposito, gli ermellini ritengono che un simile comportamento non può essere considerato “una falsa dichiarazione” punita dall’art. 494 del codice penale. E non può essere considerata una “informazione falsa” – il falso in atto pubblico punito dall’art. 476 del codice penale – nemmeno il certificato con il quale la coppia ha riconosciuto all’anagrafe di Kiev di essere padre e madre naturali del bambino nato due giorni prima, nel settembre 2014, dalla mamma ‘in affitto’ che aveva autorizzato la coppia a ‘prendersi’ il neonato, “alla stregua della normativa ucraina vigente”.

In passato la Cassazione aveva tolto il figlio a coppie di ritorno dall’Ucraina. Il verdetto degli ‘ermellini’ non è piaciuto a Gian Luigi Gigli, deputato centrista e presidente del Movimento per la Vita. Adesso, a suo avviso, “è ancora più urgente un intervento legislativo per perseguire il reato di surrogazione della maternità commesso da cittadino italiano all’estero”.