Alcoltest: se rifiuti test no raddoppio pene. Cassazione

di Redazione Blitz
Pubblicato il 25 Novembre 2015 - 13:03 OLTRE 6 MESI FA
Alcoltest: se rifiuti test no raddoppio pene. Cassazione

Alcoltest: se rifiuti test no raddoppio pene. Cassazione

ROMA – Due sentenze della Corte di Cassazione mostrano crepe e contraddizioni rispetto all’inasprimento delle pene in caso di incidenti gravi provocati da conducenti sorpresi in stato di ebbrezza. Non si possono cioè applicare cioè le norme che aggravano le sanzioni in caso di guida di veicolo altrui e rilevano una differenza, i giudici la chiamano “ontologica”, tra il conducente colto in stato flagrante di ebbrezza (verificato dall’alcoltest) e il conducente che rifiuta di sottoporsi al suddetto test.

Ragioni di sottile giurisprudenza (ma non sono cavilli) conducono alle deliberazioni dei giudici che, insieme alle sentenze, denunciano la farraginosità delle leggi introdotte, modificate, integrate spesso sulla scorta più di una volontà politica oscillante piuttosto che sulla base di rigorosi presupposti giuridici. Tanto che, per esempio, i giudici consigliano di far cointestare a chi non vuole sottoporsi al test, non solo il rifiuto, ma anche l’ebbrezza, dai dati conoscitivi in possesso per esempio degli agenti. Sul Sole 24 Ore Maurizio Caprino prova a sbrogliare l’intricato groviglio normativo.

La sentenza 46625, oltre a richiamare anch’essa il dato letterale, si basa invece sulla «diversità ontologica» tra il conducente in stato di ebbrezza (per il quale il raddoppio delle sanzioni è previsto in modo diretto ed esplicito in caso d’incidente) e quello che rifiuta il test.

Le Sezioni unite esaminano la successione delle modifiche dell’articolo 186 per concludere che l’ultima versione, per il modo in cui prevede la depenalizzazione dell’ebbrezza più lieve e introducendo la possibilità per il giudice di sostituire la pena col lavoro di pubblica utilità, se omette di stabilire esplicitamente che il raddoppio vale anche per chi rifiuta il test, non lo fa per un difetto di coordinamento, ma per una scelta precisa.

Le vicende parlamentari del 2010 testimoniano che in realtà anche la riscrittura dell’articolo 186 fu frutto di spinte e controspinte di natura più politica che giuridica, per cui il coordinamento non era certo fra le priorità in quei giorni. Ma questo davanti alla Cassazione non conta. (Maurizio Caprino, Il Sole 24 Ore).