“Benedizioni a scuola legittime”: Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar

di redazione Blitz
Pubblicato il 27 Marzo 2017 - 17:34 OLTRE 6 MESI FA
"Benedizioni a scuola legittime": Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar

“Benedizioni a scuola legittime”: Consiglio di Stato ribalta sentenza del Tar

BOLOGNA – Le benedizioni a scuola, fatte al di fuori dalle lezioni e facoltative, sono legittime. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso presentato dal ministero dell’Istruzione e ribaltando la decisione del Tar dell’Emilia-Romagna che aveva annullato la delibera con cui un consiglio di istituto di Bologna le aveva autorizzate, nel 2015.

Per i giudici il rito non può “in alcun modo incidere sullo svolgimento della didattica e della vita scolastica in generale” e questo “non diversamente” da altre attività ‘parascolastiche’.

La polemica sulle benedizioni, finita anche sul New York Times, nacque dal ricorso presentato da alcuni docenti e genitori dell‘istituto comprensivo 20 di Bologna e dal comitato ‘Scuola e Costituzione’.

In primo grado il tribunale amministrativo aveva accolto le loro ragioni, un anno fa, dicendo che la scuola non poteva essere coinvolta in un rito attinente unicamente alla sfera individuale di ciascuno. Ora però la sesta sezione del Consiglio di Stato afferma che le benedizioni non incidono sulla vita scolastica, “non diversamente dalle diverse attività parascolastiche che, oltretutto, possono essere programmate o autorizzate dagli organi di autonomia delle singole scuole anche senza una formale delibera”.

Secondo i giudici il rito, per chi intende praticarlo, “ha senso in quanto celebrato in un luogo determinato, mentre non avrebbe senso (o, comunque, il medesimo senso) se celebrato altrove; e ciò spiega il motivo per cui possa chiedersi che esso si svolga nelle scuole, alla presenza di chi vi acconsente e fuori dall’orario scolastico, senza che ciò possa minimamente ledere, neppure indirettamente, il pensiero o il sentimento, religioso o no, di chiunque altro che, pur appartenente alla medesima comunità, non condivida quel medesimo pensiero e che dunque, non partecipando all’evento, non possa in alcun senso sentirsi leso da esso”.

Inoltre “non può logicamente attribuirsi al rito delle benedizioni pasquali”, con i limiti stabiliti in questo caso, “un trattamento deteriore rispetto ad altre diverse attività parascolastiche non aventi alcun nesso con la religione”. “C’è da chiedersi – prosegue la sentenza – come sia possibile che un (minimo) impiego di tempo sottratto alle ordinarie e le attività scolastiche, sia del tutto legittimo o tollerabile se rivolto a consentire la partecipazione degli studenti” ad attività culturali, sportive o ricreative “mentre si trasformi, invece, in un non consentito dispendio di tempo se relativo ad un evento di natura religiosa, oltretutto rigorosamente al di fuori dell’orario scolastico”.

I giudici aggiungono quindi che “per un elementare principio di non discriminazione, non può attribuirsi alla natura religiosa di un’attività una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima”.

E’ la stessa Costituzione all’articolo 20, si ricorda, a porre “un divieto di trattamento deteriore, sotto ogni aspetto, delle manifestazioni religiose in quanto tali”.

Contro la sentenza ha annunciato ulteriore ricorso Monica Fontanelli, una delle insegnanti che aveva presentato il ricorso al Tar contro la delibera del consiglio dell’istituto comprensivo 20 di Bologna che autorizzava le benedizioni pasquali a scuola. “Crediamo che la scuola debba essere laica esattamente come lo è lo Stato. Ricorreremo alla Corte di giustizia europea. In ogni caso questa sentenza stabilisce un principio estremamente importante: non si possono fare benedizioni durante l’orario scolastico, pertanto ci aspettiamo che in nessuna scuola delle Repubblica siano celebrate funzioni religiose o benedizioni durante l’orario dell’attività scolastica”.