Bossetti, prova del DNA. Il criminologo Natale Fusaro: “Ecco perché non vale”

di Marilena D'Elia
Pubblicato il 7 Luglio 2016 - 11:09 OLTRE 6 MESI FA
Bossetti, prova del DNA. Il criminologo Natale Fusaro: "Ecco perché non si poteva fare

Bossetti, la prova del DNA secondo il criminologo Natale Fusaro (nella foto) non vale

Massimo Bossetti, commenta il criminologo Natale Fusaro, prima di essere condannato all’ ergastolo per la uccisione della tredicenne Yara Gambirasio, ha chiesto un’ultima cosa alla Corte d’Assise di Bergamo: di ripetere l’esame del Dna che del processo è stata uno degli elementi più pesanti della accusa. Ma l’ esame non si è potuto ripetere perché, spiega Natale Fusaro, non c’era abbastanza materia prima per consentirlo.

Fusaro, avvocato e docente di Criminologia nella Università di Roma “La Sapienza” è coordinatore scientifico del Master in Scienze Forensi. Spiega:

“Al cittadino Bossetti non è stata garantita la ripetibilità dell’esame che ha consentito di pervenire all’individuazione del codice genetico di Ignoto1 (o meglio: alla amplificazione di una traccia mista composta da materiale genetico non meglio specificato commisto con il sangue della povera Yara) successivamente risultato corrispondente al DNA del medesimo Bossetti”.

Ma come è possibile?

“La traccia di natura biologica rilevata era infinitesima, di conseguenza non è stato possibile procedere a quanto normalmente avviene, ovvero all’identificazione della natura biologica della traccia medesima, al fine di stabilire se trattasi di sangue, oppure sudore, saliva, liquido seminale o tessuto epiteliale. Non è cosa di poco momento, anzi può rivelarsi dirimente nei casi in cui sia probabile, come è certamente nel caso Bossetti, stabilire necessariamente la genesi dell’effetto contaminativo”.

Eppure…

“Eppure, nonostante queste premesse, esigenze investigative hanno consentito comunque di procedere all’estrazione del DNA nei laboratori del RIS di Parma”.

Come hanno fatto?

“Hanno seguito la procedura di amplificazione di una infinitesima traccia biologica nota come LCN (low copy number) mediante la sua amplificazione attraverso la cosiddetta PCR . Erano pienamente consapevoli del fatto che l’accertamento non si sarebbe potuto ripetere. E erano altrettanto consapevoli che l’accertamento avrebbe potuto comportare a futura memoria la possibilità di individuare il titolare di quel codice genetico che non necessariamente è l’assassino di Yara, essendo ragionevole e scientificamente argomentabile la probabilità che la traccia stessa possa essersi originata semplicemente a seguito dell’utilizzo da parte di Ignoto1, e non necessariamente di Massimo Bossetti, di un qualunque mezzo tagliente utilizzato da quest’ultimo in precedenza e sul quale, a causa di un accidentale ferimento nel suo utilizzo e/o una colatura ematica dovuta ad epistassi, possa essersi determinato il deposito di sostanza genetica riconducibile lui”.

Una traccia, un DNA , una condanna. Non le sembrano conclusioni un po’…sintetiche?

“Bossetti fa il muratore ed è ragionevole quindi poter immaginare che abbia potuto utilizzare un taglierino prendendolo tra i propri attrezzi o prendendolo tra gli attrezzi di un altro qualunque operaio, o ancora, perché effettuando un lavoro a casa di una qualunque persona, abbia utilizzato uno strumento messogli a disposizione, sul quale si è andata a depositare una sua traccia genetica. Ci vuole poco, basta anche una semplice superficiale abrasione”.

Lei parla un po’ in astratto…

“Astratto? Si legga lo studio condotto da ricercatori della Sapienza, pubblicato su Forensic Science International – Genetics, è spiegato come non sia per nulla remoto, anzi spesso ricorrente in natura, che la traccia rilevata sulla scena di un delitto non costituisca tassativamente la firma genetica dell’autore del reato, essendo dimostrato e dimostrabile che l’impronta biologica di un individuo può trovarsi su un oggetto o su una persona che addirittura non ha mai toccato quell’oggetto o quella persona, ma su cui la traccia stessa è stata semplicemente “trasferita” da altri. Nel caso di Bossetti non risulta che ci si sia premurati di farlo con la certezza che il nostro sistema processuale penale impone, non essendo inverosimile che il muratore di Mapello possa, in un momento antecedente all’omicidio della povera Yara, essersi ferito con un proprio o altrui arnese di lavoro, utilizzato poi da altra persona per commettere il delitto.

Ma se c’è la prova scientifica…

“Se la prova scientifica è considerata prova regina, essa deve essere maneggiata con cura”.

Mi pare di capire che lei pensa che nel caso di Bossetti non ci sia stata molta cura.

Nel caso di Bossetti, c’è stato un utilizzo della scienza assiomatico e dogmatico, che ha fatto perdere di vista il fatto che era necessario indagare e dare risposte scientifiche anche alla genesi e al trasferimento della traccia e non solo all’irripetibile amplificazione del profilo genetico misto di Ignoto1, il quale è e rimane un “profilo” costruito in laboratorio della cui genesi non è più possibile fornire adeguata e confortante spiegazione scientifica.

“Il risultato di un accertamento tanto incerto ha pesato come un macigno sul processo, costituendo un vero e proprio autodafé dal quale la Corte non ha inteso discostarsi, negando ripetutamente la richiesta disposizione di perizia, motivandone il rifiuto mediante il ricorso al facile presupposto della sua irripetibilità. Insisto: non era questo l’unico accertamento sul quale gli esperti avrebbero potuto fornire risposte. Era invece dirimente e a monte di tutto fugare ogni dubbio in ordine alla genesi della infinitesima traccia e del suo probabile trasferimento”.

La “prova” scientifica è, come lei ha scritto, la architrave dell’accusa.

“Appunto. Quando, come nel caso di Bossetti, il resto degli indizi è rimasto privo di validità, è necessario che il “dato” tecnico scientifico risulti immune da qualunque dubbio e sia frutto di accertamenti ed esperimenti di laboratorio rispettosi degli standard e dei protocolli condivisi dalla comunità scientifica di riferimento;  e che soprattutto, sia tale da consentire a chiunque e a maggior ragione a chi è destinato a subirne le conseguenze, di poterne verificare la validità anche attraverso il ricorso alla c.d. prova di resistenza, come inutilmente e ripetutamente invocato dal cittadino Bossetti e dai suoi difensori”.

Provi a immaginare che il risultato ottenuto, e cioè  quello relativo all’individuazione del DNA di Ignoto1, sia un risultato certo e confortante e come tale in grado di lasciare poco spazio a questioni legate a presunte contaminazioni…

“Sappiamo però che così non è. Nel corso del dibattimento è emerso che sono stati utilizzati kit scaduti, erano presenti “alleli chimera” ed altre anomalie che avrebbero dovuto  portare all’eliminazione del dato tecnico scientifico stesso, perché inutilizzabile a monte, essendo valido ed imperante al riguardo il principio che se non sono certe le basi, è del tutto inutile avventurarsi alla ricerca di improbabili ed ipotetiche altezze”.

Ma la Costituzione, ma il principio che la condanna all’ergastolo può essere inflitta solo oltre ogni ragionevole dubbio…

“Invece il dubbio è rimasto: come il DNA di Ignoto1 è potuto finire sugli indumenti di Yara.? Su questo non sembra essere stato speso grande impegno, nessuno ha indagato o provato a darne compiuta e certa spiegazione. Si sarebbe dovuto indagare scientificamente e doverosamente spiegare, anche solo in termini negativi e di esclusione, e anche solo a titolo di mera ipotesi, che quel DNA potesse esserci finito per effetto di contaminazione. Oltre allo studio della Sapienza di cui ho detto prima, c’è anche una notevole mole di pubblicazioni scientifiche sull’argomento; noti a tutti gli addetti ai lavori sono infatti i contributi basilari del Prof. Peter Gill “Secondary DNA transfer of biological substances..”, oltre a quelli specifici sul trasferimento secondario e terziario di DNA pubblicati su Forensic Science International – Genetics Supplement Series 01/2013 da Lehmann, Mitchell, Ballantyne e van Oorschot, unitamente a quelli del Prof. J.M. Butler del National Institute of Standards and Technology Gaithersburg, Maryland, USA, nei quali viene spiegato dettagliatamente e scientificamente come possa realmente verificarsi la possibilità di contaminazioni in materia, e cioè come la traccia biologica dalla quale è stato estratto il DNA possa finire sugli indumenti della vittima”.

Ma lei qui mette in discussione il punto chiave su cui sembra si sia basata la Corte nella sua condanna.

“È questo il vero nodo gordiano del processo appena celebrato, è questo il locus che è rimasto inesplorato, essendo stata liquidata come insostenibile la circostanza dell’epistassi di Bossetti e il fatto che possa esservi stata contaminazione su un attrezzo da lavoro in uso al medesimo o di altrui disponibilità, finito successivamente tra le mani dell’assassino.

Allora perché la Corte ha detto no?

“Forse le recondite ragioni di tale diniego risiedono nel fatto che tale accertamento di tipo scientifico potrebbe rivelarsi risolutivo, anche in ragione delle modalità di tempo, di luogo e di contesto nelle quali e con le quali è avvenuto il delitto, nonché in ragione soprattutto delle modalità inerenti il successivo contesto temporale nel quale sono avvenuti il sopralluogo, i rilievi, i prelievi e gli accertamenti. Ed è forse per questo motivo  che si è avuto il timore di affidare alla scienza la decisione in ordine alla sussistenza o memo di tale dato, perché ciò è in grado di limitare sensibilmente il ricorso al principio del libero convincimento del giudice, principio sull’altare del quale viene spesso immolato il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.