Cassazione: “Modulo consenso non basta, medici informino i pazienti”

di Redazione Blitz
Pubblicato il 20 Agosto 2013 - 19:31 OLTRE 6 MESI FA
Cassazione: "Modulo consenso non basta, medici informino i pazienti"

Cassazione: “Modulo consenso non basta, medici informino i pazienti”

ROMA – Il malato che si sottopone ad un operazione deve essere informato e far firmare il modulo di consenso non basta. La Cassazione in una sentenza stabilisce che un semplice modulo non può rispondere ed informare correttamente il paziente. Il “sì” di chi deve finire sotto i ferri ‘”deve essere pienamente consapevole” e cioè basato su “informazioni dettagliate fornite dal medico” sulla portata dell’intervento, sui suoi rischi e sulle possibili conseguenze negative.

A stabilire che un modulo non basta è la sentenza 19220 della Cassazione, che ha annullato in parte la sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma aveva rigettato la richiesta di un avvocato, che peggiorato nella vista dopo un intervento con il laser agli occhi, aveva chiesto il risarcimento dei danni al chirurgo, anche sostenendo che questi non lo aveva informato della possibilità di un esito negativo.

I giudici gli avevano dato torto perché avevano ritenuto che l’uomo avesse in realtà dato un “consenso cosciente”, visto che aveva sottoscritto un foglio contenente l’informativa sull’intervento e che trattandosi di un avvocato era presumibile che avesse vagliato tutte le conseguenze prima di apporre la sua firma. E non avevano dato così peso alla circostanza riferita dal paziente che quel modulo gli era stato fatto firmare nella penombra della sala d’attesa da una segretaria del medico, senza che gli venisse data alcuna informazione sui possibili rischi dell’intervento.

“E’ irrilevante” la qualità del paziente per stabilire se vi sia stato o meno consenso informato, ha invece ritenuto la Terza Sezione civile della Cassazione, ribadendo che è un “diritto fondamentale” di ogni individuo “ricevere le opportune informazioni sulla natura e i possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative”.

Il sì del malato alle terapie deve “reale e effettivo”, secondo la sentenza, non può essere “presunto” ed è “onere del medico provare di aver adempiuto” all’obbligo di informarlo. Inoltre nel dare spiegazioni, avvertono i supremi giudici, il medico deve tener presente il livello culturale del paziente, usando un linguaggio “che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado di conoscenze specifiche di cui dispone”.