Cassazione: registrare una conversazione (anche al telefono) non è reato

di redazione Blitz
Pubblicato il 21 Luglio 2016 - 09:54 OLTRE 6 MESI FA
Cassazione: registrare una conversazione (anche al telefono) non è reato

Cassazione: registrare una conversazione (anche al telefono) non è reato

ROMA – Registrare di nascosto quello che dice una persona che parla con noi, anche al telefono, oppure davanti a noi, non è reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che hanno sottolineato che la registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipano attivamente o che sia, comunque, ammessa ad assistervi, non lede il diritto alla riservatezza e segretezza della comunicazione. 

La registrazione così fatta, attraverso uno smartphone o con qualsiasi altro strumento, non richiede nemmeno l’autorizzazione del giudice o della polizia e può essere utilizzata in sede di processo.

Come spiega in proposito il sito La Legge per Tutti, 

L’interpretazione ormai costantemente sposata dalla giurisprudenza, in linea con quanto affermato in passato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, è di ritenere che chiunque sia presente a una conversazione intrattenuta da terzi (anche solo in funzione di spettatore) possa registrare le voci dei partecipanti all’insaputa di questi. Chi parla innanzi ad altre persone, infatti, accetta il rischio di essere registrato e, quindi, non può lamentare alcuna lesione dei propri diritti.

La Cassazione ricorda che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione ambientali in senso tecnico. A differenza delle intercettazioni – che sono quelle indagini, tipicamente effettuate, con “cimici” e microspie, da parte della polizia giudiziaria, previa autorizzazione del giudice, al fine di accertare i presupposti di un reato – la registrazione spontanea fatta invece da uno dei presenti alla conversazione è una forma di autotutela da parte di quest’ultimo, necessaria a procurarsi la documentazione da esibire in causa, innanzi al giudice. L’ingresso di detta documentazione in processo non è soggetto alle limitazioni e formalità tipiche invece per le intercettazioni.

In altre parole, il file con la registrazione audio non è altro che una documentazione fisica del colloquio orale avvenuto, che può quindi costituire una prova in sede processuale.

La sentenza è stata espressa in merito ad un caso di estorsione: 

la prova del crimine, in quanto spesso consumato alla presenza della sola vittima o di poche altre persone, può, in questo modo, essere raggiunta e portata sul banco del giudice.

Anche in pregresse sentenze, la Corte di Cassazione ha rammentato che sia in caso di una conversazione che di una telefonata, non è possibile invocare neppure la violazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico Privacy.

Diverso è invece il caso di una registrazione di conversazione eseguita da un privato cittadino su indicazione della polizia giudiziaria ed attraverso strumenti predisposti da quest’ultima. In tali casi siamo in presenza delle cosiddette intercettazioni ambientali che, quindi, necessitano della autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.