Cassazione, stop al telemarketing selvaggio ma occhio al consenso…

di Redazione Blitz
Pubblicato il 20 Agosto 2016 - 09:49 OLTRE 6 MESI FA
Telemarketing selvaggio, stop della Cassazione ma occhio al consenso...

Cassazione, stop al telemarketing selvaggio ma occhio al consenso…

Telemarketing selvaggio. La Corte di Cassazione ha detto no alla invasione non autorizzata della privacy, confermando anche una multa di 300 mila euro inflitta dal Garante della Privacy a Fastweb, colpevole di aver utilizzato, senza consenso, oltre 14 milioni di nominativi contenuti in elenchi telefonici pubblici formati prima dell’agosto 2005 e con riferimento ai quali il Garante aveva già vietato di trattamento.

Finiranno le telefonate all’ora di pranzo o di cena per proporre offerte e “sconti”? Ora la Cassazione lo ha detto nero su bianco: non ci potete telefonare senza il nostro consenso. Quindi occhio alla penna: prima di dire sì, guardate bene di cosa si tratta. E state bene attenti perché nella sentenza può esserci una trappola. A leggere bene non serve il consenso, basta che sia stata inoltrata la richiesta. Per il testo integrale in Pdf della sentenza cliccare qui.

La causa andava avanti da qualche anno e la Corte di Cassazione ha chiuso l’iter giudiziario fra il 30 giugno 2016, quando la prima sezione civile, presieduta da Salvator Di Palma, ha deciso e il 17 agosto, quando la sentenza è stata pubblicata, col numero 17143/16. La decisione del Garante della Privacy era stata già confermata dal Tribunale di Milano, ma Fastweb ha lottato fino alla fine. Una multa da 300 mila euro non è poi molto per un colosso che fattura miliardi mentre gli interessi in gioco sono grossi.

Il Garante si era mosso, ricorda la sentenza della Cassazione, dopo avere ricevuto “numero ingente di segnalazioni”. Una ispezione presso la sede di Fastweb e i suoi cali center utilizzati per le telefonate di telemarketing accertava che i numeri di telefono erano stati acquisiti dalle società Ammiro Partners srl ed Edipro s.a.s. e derivavano dagli elenchi telefonici formati prima dell’agosto 2005, “senza che la società cessionaria dei dati (Fastweb SpA) avesse fornito la prova di aver inoltrato la prescritta informativa per l’acquisizione del consenso degli interessati all’utilizzazione dei dati di loro pertinenza”. Scattò la sanzione.

Per il Garante, Fastweb aveva violato il Codice della Privacy in più punti:

a)art. 162, co. 2-ter, per aver utilizzato (fino al 14 gennaio 2009) dati personali tratti da elenchi telefonici pubblicati prima del 1 0agosto 2005, per i quali era stato disposto, con provvedimento del Garante del 26 giugno 2008, il divieto di trattamento,

b)art. 161, per aver registrato, organizzato nel proprio server e utilizzato i dati provenienti da Ammiro Partners e Edipro sas, senza la preventiva informativa di cui all’art. 13 del CP;

c)art. 162, co. 2-bis, in relazione all’art. 167, per aver effettuato trattamenti di dati personali acquisiti dalle due società senza lo specifico consenso degli interessati, ai sensi dell’art. 23 CP;

d)art. 164-bis, co. 2, per aver commesso le violazioni in relazione ad una banca dati di particolare rilevanza e dimensioni.

Fastweb fece ricorso davanti al Tribunale di Milano, che però lo respinse.

La Corte di Cassazione ricorda che la direttiva dell’Unione Europea [Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento del dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)] ha stabilito che « Gli Stati membri possono disporre che sia chiesto il consenso ulteriore degli abbonati per tutti gli scopi di un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome e, ove necessario, di un numero minimo di altri elementi di identificazione.» e che quindi la Direttiva consentiva “la duplicità della scelta (ossia della richiesta dell’ulteriore consenso degli abbonati ovvero, ritenendolo superfluo, della sua non necessità), riservandola agli Stati membri, riserva che l’Italia ha sciolto con l’art. 12. (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche) della legge 31 ottobre 2003, n. 306, disposizione che, per quanto successiva ai fatti di causa, indica chiaramente, ancora una volta, che l’indirizzo perseguito dalla disciplina nazionale è proiettato verso una tutela forte e prevalente della persona (art. 2 Cost.) rispetto a quella dell’impresa”.