Cognome della madre con l’ok di entrambi i genitori. Ma servirà approfondimento

di redazione Blitz
Pubblicato il 10 Gennaio 2014 - 12:28 OLTRE 6 MESI FA
Cognome della madre sarà un diritto riconosciuto: in Cdm il ddl

Cognome della madre sarà un diritto riconosciuto: in Cdm il ddl

ROMA – Il cognome della mamma sarà un diritto riconosciuto anche in Italia. Palazzo Chigi precisa però che la materia verrà approfondita da un gruppo con gli Interni, Affari esteri, Giustizia e Pari Opportunità. A pochi giorni dalla sentenza di Strasburgo che ha condannato l’Italia per la consuetudine a trasmettere unicamente il nome di famiglia paterno, il Cdm ha deciso di varare un ddl sulle disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli. I bimbi nati sia dentro il matrimonio che fuori avranno il cognome del padre oppure, in caso di accordo tra i genitori che deve risultare nella dichiarazione di nascita, quello della madre o di entrambi. Per i bambini adottati invece, automaticamente gli viene attribuito il cognome del padre adottivo ma si può attribuire anche quello della madre o di entrambi, dietro accordo e dichiarazione scritta prima dell’adozione.

L’agenzia di stampa Public Policy, in possesso della bozza, illustra i contenuti del provvedimento:

Il ddl, che modifica tre articoli del Codice civile, recepisce la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 gennaio 2014 e le sue disposizioni, è disposto, varranno solo per i nati o adottati dopo la sua entrata in vigore.

Il primo articolo del ddl modifica il primo comma dell’articolo 143-bis del Codice civile stabilendo che “il figlio nato da genitori coniugati assume il cognome del padre ovvero, in caso di accordo tra i genitori risultante dalla dichiarazione di nascita, quello della madre o quello di entrambi i genitori”.

L’articolo 2 si occupa dei figli nati fuori dal matrimonio, a cui si applicano gli stessi parametri, modificando il secondo periodo del primo comma dell’articolo 262 del Codice civile.

L’articolo tre si occupa dei figli adottati. Si modifica il terzo comma dell’articolo 299 del Codice civile prevedendo che “se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del padre, ovvero, in caso di accordo fra i coniugi risultante da dichiarazione scritta allegata al ricorso per adozione o ad altro atto, anche successivo, fino alla pronuncia del decreto di adozione, quello della madre o quello di entrambi i genitori”.

Il quarto articolo del ddl del governo, infine, stabilisce che “le disposizioni che precedono si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data dell’entrata in vigore della presente legge e alle adozioni pronunciate con decreto emesso in data successiva alla entrata in vigore della presente legge”.