Divorzio, Cassazione resuscita il “tenore di vita”. Veronica Lario si riprende l’assegno?

di Redazione Blitz
Pubblicato il 11 Luglio 2018 - 12:19 OLTRE 6 MESI FA
Divorzio, Cassazione resuscita il "tenore di vita". Veronica Lario si riprende l'assegno?

Divorzio, Cassazione resuscita il “tenore di vita”. Veronica Lario si riprende l’assegno?

ROMA – Nello stabilire l’assegno di divorzio “si deve adottare un criterio composito” che tenga conto “delle rispettive condizioni economico-patrimoniali” e “dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge” al “patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione sciogliendo un conflitto di giurisprudenza dopo che la sentenza Grilli aveva escluso il parametro del “tenore di vita”. La decisione era attesa dal 10 aprile.

La sentenza mitiga e circoscrive l’automatismo introdotto dalla stessa Cassazione con la cosiddetta “sentenza Grilli” del 2017 per cui  l’assegno di divorzio è dovuto solo a chi dimostri di non essere “economicamente autosufficiente”: è secondo questo principio che la ex moglie di Berlusconi Veronica Lario ha dovuto restituire l’assegno a diversi zeri, assegno che a questo punto rischia un altro passaggio di mani, ma al contrario. Una sentenza rivoluzionaria, quella del 2017, perché dal 1990 valeva l’automatismo giuridico contrario, per cui l’assegno serve per mantenere il “pregresso tenore di vita”.

Ora non si torna indietro, ma si stabilisce un punto di equilibrio che torni a dar valore, quantificandolo economicamente, al contributo dell’ex coniuge che richiede l’assegno alla formazione del patrimonio familiare.

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, con la sentenza n. 18287, depositata in data odierna, hanno stabilito che all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.

Precisa la sentenza che, ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età dell’avente diritto.

Il parametro così indicato si fonda sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
La sentenza sottolinea infine che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale. (Comunicato stampa Corte di Cassazione)