Donna gay separata può vedere figli della ex. Consulta: tutela esiste già

di redazione Blitz
Pubblicato il 5 Ottobre 2016 - 19:38 OLTRE 6 MESI FA
Donna gay separata può vedere figli della ex. Consulta: tutela esiste già

Donna gay separata può vedere figli della ex. Consulta: tutela esiste già

ROMA – Una donna gay separata dalla compagna, può continuare a vedere i figli avuti con la ex mediante fecondazione eterologa. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale secondo la quale esistono già norme che tutelano i minori in tal senso.

Era stata la Corte d’appello di Palermo a rivolgersi alla Consulta dubitando che una norma, l’art. 337 ter del Codice Civile, fosse carente sotto questo profilo. Ma i giudici costituzionali hanno ritenuto infondata la questione: nessun vuoto legislativo, l’articolo corretto a cui rifarsi nell’interesse del minore è un altro, il 333 c.c., sulla condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

La relazione sentimentale e la convivenza tra le due donne ha avuto inizio nel 2004, quando ancora la legge sulle Unioni Civili era lontana. Di comune accordo la coppia decise di avere dei figli e una delle due si sottopose in Spagna a fecondazione eterologa. Nel 2008 nacquero due gemelli e nel 2011 fu anche avanzata al Tribunale dei minorenni un’istanza, respinta, di riconoscimento dei figli.

A cambiare completamente il quadro è stata la fine della relazione, con uno strascico che ha coinvolto i due minori, perché la madre biologica ha tenuto i due gemelli con sé mentre l’ex partner, cosiddetta madre sociale (cioè non biologica), si è rivolta al Tribunale chiedendo di poterli frequentare regolarmente. Il tribunale le ha dato ragione, ma la mamma naturale dei bambini ha impugnato la decisione di fronte alla Corte d’appello che nel luglio 2015 ha rinviato gli atti alla Consulta chiedendo di pronunciare una parola definitiva.

La norma messa in discussione dai giudici di Palermo è l’articolo 337 ter del Codice Civile, che stabilisce una serie di regole a tutela dei bambini sull’obbligo di una frequentazione equilibrata e continuativa di entrambi i genitori, ma non prevede il caso dell’ex convivente del genitore biologico, etero o gay che sia. Secondo Palermo, il giudice non ha quindi strumenti per decidere.

La Corte Costituzionale ha invece stabilito che questo vuoto non sussiste. E dopo l’esame in udienza pubblica – relatore il giudice Rosario Morelli, avvocato dello Stato Gabriella Palmieri – ha emesso una decisione in cui da una parte respinge come infondata la questione, dall’altra indica nell‘art. 333 la norma corretta a cui il giudice può rifarsi per adottare i provvedimenti adatti al caso concreto, salvaguardato l’interesse del minore, sempre preminente.

Tramite quest’articolo, infatti, il giudice può stabilire che l’interruzione ingiustificata, da parte anche di uno solo dei genitori, di un rapporto significativo instaurato e intrattenuto dal minore con soggetti che non siano parenti – come è il caso di un genitore sociale – è riconducibile all’ipotesi di condotta del genitore “comunque pregiudizievole”, e quindi dannosa, per il figlio.