Luigi e Gabriella Deambrosis, Cassazione: ridare figlia a genitori-nonni

di redazione Blitz
Pubblicato il 30 Giugno 2016 - 18:03 OLTRE 6 MESI FA
Luigi e Gabriella Deambrosis, Cassazione: ridare figlia a genitori-nonni

Luigi e Gabriella Deambrosis, Cassazione: ridare figlia a genitori-nonni

ROMA – La legge non prevede limiti di età per “chi intende generare un figlio”: per questa ragione la Cassazione ha dato ragione a Luigi e Gabriella Deambrosis, i coniugi di Casale Monferrato, di 76 e 63 anni, giudicati nel 2013 incapaci di accudire la loro bambina nata nel 2010.

La piccola nata a Torino nel 2010 era stata dichiarata adottabile dalla stessa Suprema Corte nel 2013 perché ad avviso dei giudici mamma e papà erano “troppo anziani e sbadati”. Giudizio non condiviso dal nuovo verdetto che li ritiene genitori capaci e ricorda la loro assoluzione dall’accusa di abbandono di minore.

Nella sentenza 13435 i Supremi Giudici affermano che le decisioni della magistratura che hanno tolto la figlia alla coppia si basano su pochi minuti di abbandono della minore in auto avvenuto il 28 giugno del 2010, vicenda per la quale è stato “definitivamente accertato che, invece, nessuno stato di pericolo fu provocato dall’episodio in questione”.

In proposito la Cassazione, tenendo presente le indicazioni della Corte di giustizia europea che considera l’adozione una “extrema ratio” alla quale ricorrere solo in caso di genitori “indegni”, ha affermato il principio di diritto per cui “è revocabile per errore di fatto la sentenza di Cassazione che, nel confermare la declaratoria dello stato di adottabilità assunta dal giudice di merito, sia fondata su di una specifica circostanza supposta esistente (nella specie, l’avere i genitori lasciato un neonato da solo in automobile esponendolo a stato di pericolo) la cui verità era invece, limitatamente all’evento, positivamente esclusa”.

Inoltre la Suprema Corte, revocando il via definitivo allo stato di adottabilità, critica le sentenze precedenti perché percorse da un “refrain che fa da sfondo all’intera decisione, ed è quello dell’età dei genitori”. I supremi giudici sottolineano come le decisioni pro adozione abbiano considerato che “una gravidanza a 57 anni lei e 69 lui rappresenta una deviazione dalla norma” e che “crea il paradosso del bambino costretto ad occuparsi dei genitori”.

Ad avviso del verdetto odierno, invece, è “errato” il riferimento a pretesi limiti di età che la legge italiana prevederebbe per chi intende generare un figlio, i quali non esistono”, ed inoltre non si forniscono elementi “che possano illuminare circa l’assoluta inidoneità genitoriale, agganciata all’età o ad altro, da cui far derivare la misura estrema, e dai risvolti irreversibili, quali è lo stato di adottabilità”.

La Cassazione rileva, piuttosto, che erano emersi “una serie di riscontri favorevoli circa la situazione complessiva della minore” nella sua vita con mamma e papà, persone brave e stimate e senza “patologie mentali”, prima che i servizi sociali la allontanassero dai suoi genitori. Ed è “lo Stato”, scrive la sentenza, “allorché ha allontanato una neonata dai genitori a pochissime settimane dalla nascita”, ad aver “indotto” nella bimba “il disagio” che ora prova quando madre e padre, poche volte l’anno, hanno il permesso di vederla.

Così la Suprema Corte ha “revocato” il suo verdetto emesso l’8novembre 2013 – uno degli ultimi atti firmati da Corrado Carnevale – e ha annullato con rinvio il giudizio di adottabilità emesso dalla Corte di Appello di Torino il 22 ottobre del 2012. La Corte torinese ora deve ricomporre questa famiglia smembrata sulla base di un pregiudizio anagrafico.