Malattia, datore di lavoro può far spiare il dipendente se sospetta che menta

di redazione Blitz
Pubblicato il 27 Agosto 2016 - 05:30 OLTRE 6 MESI FA
Malattia, datore di lavoro può far spiare il dipendente se sospetta che menta

Malattia, datore di lavoro può far spiare il dipendente se sospetta che menta

ROMA – Malattia, il datore di lavoro può contestare i certificati medici e avvalersi anche di controlli investigativi se si sospetta un comportamento illecito da parte del lavoratore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, chiarendo che i datori di lavoro possono contestare i certificati medici non solo avvalendosi dei dati sanitari, quindi di una eventuale visita di controllo, ma anche sulla base di comprovati dati di fatto, quindi con elementi oggettivi che dimostrino che la patologia denunciata dal lavoratore è inesistente. E

Come Spiega l’avvocatessa Valeria Zeppilli sul sito StudioCataldi.it,

“Nel caso di specie, la controversia era sorta a seguito di licenziamento comminato a un dipendente da un’azienda in ragione di una “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”, testimoniata dal compimento, da parte del lavoratore stesso, di numerose azioni e movimenti incompatibili con la dichiarata lombalgia. Per la Corte, però, sotto tale aspetto non c’è nulla da contestare: la certificazione, infatti, perde di credibilità se sussistono elementi di fatto idonei a dimostrare che la malattia non esiste o, comunque, che essa non è in contrasto con il regolare svolgimento della prestazione lavorativa. Con l’occasione i giudici hanno ribadito che i datori di lavoro possono legittimamente investigare, anche attraverso apposite agenzie, sulle condotte dei propri lavoratori estranee allo svolgimento dell’attività lavorativa se c’è il sospetto che tali condotte possano influenzare in maniera negativa l’adempimento della prestazione dedotta in contratto. Pedinare il dipendente assente per malattia è possibile anche se la commissione di atti illeciti o comunque irregolari è solo sospettata. Le agenzie, in ogni caso, operano lecitamente esclusivamente se non sconfinano nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, che l’articolo 3 dello Statuto dei lavoratori riserva direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori”.