Patente e libretto dell’auto dovranno coincidere. Norma in vigore dal 3 novembre

di Redazione Blitz
Pubblicato il 25 Ottobre 2014 - 07:20| Aggiornato il 21 Gennaio 2015 OLTRE 6 MESI FA
Patente e libretto dell'auto dovranno coincidere. Norma in vigore dal 3 novembre

Patente e libretto dell’auto dovranno coincidere. Norma in vigore dal 3 novembre

ROMA – Novità in vista per chi guida un’auto non di sua proprietà. Una norma in vigore dal prossimo 3 novembre, prevede infatti che la patente e il libretto dell’auto dovranno coincidere. Spiega Libero che, a partire da quella data: “Sarà obbligatorio aggiornare la carta di circolazione per chi utilizza un’auto di diverso intestatario. La registrazione dovrà essere fatta alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi utilizza in modo costante l’auto di proprietà altrui per oltre 30 giorni. Per chi non rispetta le nuove norme scatterà una sanzione di 705 euro e il ritiro della carta di circolazione”.

Ecco cosa deve fare chi ancora non ha provveduto. Ancora Libero: “Chi non ha ancora provveduto alla nuova registrazione dovrà recarsi agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti al fine di regolarizzare la propria posizione. Sono esentati tutti coloro che usano già un mezzo non di loro proprietà o possiedono un’intestazione non aggiornata prima della data dell’entrata in vigore delle nuove norme, ovvero il 3 novembre. Questi potranno spontaneamente aggiornare i documenti, senza tuttavia andare incontro a sanzioni in caso di inadempimento delle formalità stabilite nel testo legislativo approvato quattro anni fa e adesso giunto alla fase applicativa. Le categorie più colpite dalle novità su patente e libretto sono i professionisti che usano le auto aziendali. Variazione generalità – In generale si tratta di una variazione delle generalità della persona fisica alla quale è intestata della carta di circolazione relativa a autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, o della denominazione dell’ente intestatario del documento, o nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un altro soggetto”.