Provenzano resta ricoverato al 41 bis “per la sua salute”

di redazione Blitz
Pubblicato il 24 Settembre 2015 - 18:00 OLTRE 6 MESI FA
Provenzano resta ricoverato al 41 bis "per la sua salute"

Provenzano resta ricoverato al 41 bis “per la sua salute”

ROMA – Le condizioni di salute di Bernardo Provenzano sono “gravi” ma se lasciasse il ricovero in regime di 41bis – all’ospedale S. Paolo di Milano in camera di sicurezza – per andare in un reparto ospedaliero comune, sarebbe a “rischio sopravvivenza”, per la “promiscuità” e le cure meno dedicate. Lo sottolinea la Cassazione confermando il regime duro.

Le patologie di cui soffre l’ex capo di Cosa Nostra – condannato all’ergastolo – sono “plurime e gravi di tipo invalidante”, rileva la Cassazione, accennando al grave decadimento cognitivo, ai problemi dei movimenti involontari, all’ipertensione arteriosa, a una infezione cronica del fegato, oltre alle conseguenze degli interventi subiti da Provenzano per lo svuotamento di un ematoma da trauma cranico, per l’asportazione della tiroide e per il tumore alla prostata.

A fronte di questa situazione, la difesa di Provenzano ha fatto ricorso alla Suprema Corte contro il ricovero nella camera ospedaliera di massima sicurezza – convalidato dal Tribunale di sorveglianza di Milano lo scorso tre ottobre – chiedendo che l’anziano boss di 83 anni, ormai giace sempre “allettato”, sia spostato ai domiciliari in un reparto di lungodegenza del San Paolo, dove c’e’ un settore per curare i detenuti ‘ordinari’.

Ad avviso della difesa, inoltre, Provenzano – che ha nel  figlio Angelo l’amministratore di sostegno – “non è più in grado, nè fisicamente, nè mentalmente, di percepire l’espiazione di alcuna pena” e quindi la sua è una situazione solo “astrattamente detentiva” e del tutto “incompatibile” con il regime di isolamento. Ma la Cassazione ha trovato corretto il verdetto di merito dato che Provenzano “risponde alle terapie”.

Questo significa che il “peculiare regime” detentivo è compatibile “con le pur gravi condizioni di salute accertate” e poi – aggiunge la Suprema Corte – c’è il “rischio per la stessa possibilità di sopravvivenza del detenuto” se “la prosecuzione della sua degenza” avvenisse “nel meno rigoroso regime della detenzione domiciliare”, sempre in ospedale, perchè avverrebbe “in un contesto di promiscuità in cui l’assistenza sanitaria non gli potrebbe essere assicurata con altrettanta efficacia”.

In conclusione, i supremi giudici – sentenza 38813 depositata dalla Prima sezione penale – hanno ritenuto corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza “fondamentalmente incentrata sulla necessità di tutelare in modo adeguato il diritto alla salute del detenuto”. In pratica, l’applicazione del 41bis per Provenzano non appare più motivata in considerazione della sua pericolosità, nè del rischio che possa mandare ‘messaggi’ all’esterno. Il regime di massima sicurezza è diventato, a quanto pare, una modalità necessaria per curare meglio l’uomo che per decenni è stato il ricercato ‘numero uno’ e che ora è inerte e incosciente.