Riforma condominio: torna obbligo all’unanimità

Pubblicato il 24 Maggio 2012 - 16:36 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Torna il voto all’unanimita’ nelle assemblee di condominio per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. La Commissione Giustizia della Camera ha adottato un nuovo testo base della riforma del condominio che supera quello approvato dal Senato. A Palazzo Madama si era deciso che per queste deliberazioni bastasse la maggioranza.

”Si e’ voluto limitare la possibilita’ che le spese, anche gravose, per innovazioni siano imposte con maggioranze ridotte”, spiega il relatore, Salvatore Torrisi (Pdl). Su un altro punto controverso – secondo quanto risulta dal Bollettino dei Resoconti parlamentari – si e’ mantenuta ferma invece l’impostazione seguita dal Senato, ”nel senso di non attribuire – afferma ancora il relatore Torrisi – al condominio, con una norma espressa, la capacita’ giuridica generale”.

Resta dunque l’impostazione secondo la quale i proprietari esclusivi delle unita’ abitative sono anche comproprietari delle parti di uso comune.    ”Sul nuovo testo base nel suo complesso la valutazione del governo e’ largamente favorevole”, ha detto il sottosegretario alla Giustizia Salvatore Mazzamuto. Considerazioni favorevoli al nuovo testo sono state espresse pressoche’ da tutti i gruppi.    Rispetto al testo licenziato dal Senato, e’ stata prevista la modifica o la soppressione di alcune disposizioni che attribuivano nuovi poteri all’amministratore di condominio, ”laddove quei poteri siano stati ritenuti eccessivi o invasivi della sfera privata dei condomini, anche per quanto concerne l’attività di riscossione dei contributi”, riferisce ancora il relatore.

Il tema della morosita’ del condomino ”rimane senza dubbio centrale, ma si e’ ritenuto che potesse essere sperimentata, quale sistema di coazione indiretta al pagamento, la sospensione del diritto di voto nell’assemblea, come previsto in altri Paesi europei”, spiega ancora Torrisi.  Del testo approvato dal Senato, resta comunque ferma la possibilita’ per l’amministratore di ricorrere al procedimento di ingiunzione, senza che sia necessaria la previa delibera dell’Assemblea.