Rovigo, dormivano in volante nel turno: 22 agenti condannati

di redazione Blitz
Pubblicato il 11 Febbraio 2016 - 12:24 OLTRE 6 MESI FA
Rovigo, dormivano in volante nel turno: 22 agenti condananti

Rovigo, dormivano in volante nel turno: 22 agenti condananti

ROVIGO – Non controlli per le strade ma sonni nelle volanti. La Cassazione ha confermato le condanne a ben 22 agenti di polizia di Rovigo. Racconta il Gazzettino:

Puniti i ‘furbetti” della Questura – quasi l’intera squadra mobile di Rovigo e alcuni delle Volanti – abituati, durante il lavoro notturno, a dormire sonni tranquilli in ufficio o nelle macchine di servizio invece di pattugliare il territorio ed eseguire i controlli anticrimine. La Cassazione ha confermato le condanne a carico di 22 agenti messi sotto inchiesta dal loro capo e dal questore Amalia Di Ruocco. Le pene inflitte – dalla Corte di Appello di Venezia il 7 novembre 2014 – variano da dieci mesi a due anni e sette mesi di reclusione, sono tutte sospese e con il beneficio della non menzione.

Le accuse sono di truffa e falso e per alcuni anche di abbandono del posto di servizio. Gli agenti sono stati intercettati nelle macchine e negli uffici, le cimici erano state messe dappertutto e la truffa è venuta a galla tanto che il pm ha chiesto il giudizio immediato. I poliziotti facevano finta di pattugliare quando rispondevano all’autoradio, dicevano che il motore non si sentiva perchè andavano piano, ma il Gps li ha scoperti in fermo “siesta”. In Cassazione i “furbetti” in divisa hanno usato linee difensive definite dai supremi giudici come «grottesche» e «assurde»: secondo alcuni per motivi di privacy le auto di servizio non si potrebbero intercettare, per farlo, servirebbe il permesso dei sindacati di categoria. «Va ricordato – scrive la Cassazione nel verdetto 5550 depositato oggi, udienza del 25 novembre – che l’abitacolo di un autoveicolo privato non può essere considerato luogo di privata dimora; meno che mai può esserlo quello di una vettura di servizio della polizia di Stato» perché «esso è il luogo di lavoro, non solo per chi vi si trova al momento della intercettazione, ma anche per chi, pur non presente in esso, sta coordinando il servizio». «D’altra parte – prosegue la sentenza – sostenere che la intercettazione “sul luogo del lavoro” debba essere effettuata con il benestare delle associazioni sindacali sarebbe affermazione al limite del grottesco».