Se innaffi le piante e fai sgocciolare l’acqua sul balcone di sotto è reato

di redazione Blitz
Pubblicato il 10 Aprile 2014 - 21:16 OLTRE 6 MESI FA
Se innaffi le piante e fai sgocciolare l’acqua sul balcone di sotto è reato

Se innaffi le piante e fai sgocciolare l’acqua sul balcone di sotto è reato

ROMA – Fate attenzione quando innaffiate le piante del vostro appartamento: se fate sgocciolare acqua e terriccio al piano di sotto, “imbrattando il davanzale, i vetri ed altre suppellettili”, il vostro vicino potrebbe trascinarvi in un processo penale con salatissima multa finale. E’ accaduto a Roma: la Cassazione ha punito un condomino condannandolo al pagamento dell’ammenda e sottolineando che il “getto pericoloso di cose” è previsto in un preciso articolo del codice penale.

Perché possa scattare il reato è necessario, però, non un episodio isolato e neanche la ripetitività giornaliera delle emissioni moleste, ma è sufficiente che le stesse si protraggano, senza interruzioni di rilevante entità, per un apprezzabile lasso di tempo

Nel caso specifico si tratta di danni di non poco conto. La caduta di acqua era dovuta infatti al malfunzionamento di un impianto di irrigazione. Secondo quanto denunciato dal l’inquilino danneggiato e confermato dall’amministratore di condominio, il getto dal terrazzo sovrastante aveva addirittura provocato la caduta di un pezzo di intonaco all’interno dell’appartamento. Dopo quest’episodio l’inquilino del piano di sopra aveva assicurato di aver provveduto a riparare l’impianto, ma i vicini avevano continuato a lamentare danni. Per questo invece di chiedere un risarcimento hanno sporto regolare denuncia, da qui il giudizio penale.

A nulla è valsa la giustificazione proposta nel processo dall’imputato che l’imbrattamento fosse il risultato, non di “dolo” da parte sua, ma del guasto. Secondo i supremi giudici il fatto rientra a pieno titolo nella previsioni dell’articolo 674 del codice penale (getto pericoloso di cose) che punisce chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone. Pena l’arresto per un mese o un’ammenda fino a 206 euro.

Tra l’altro, osserva la Corte, l’indeterminatezza della norma la rende applicabile in casi molto diversi:

“la norma ha un significato molto ampio” e “non specifica le modalità con cui il getto o il versamento debbano essere effettuati nè, tanto meno, sulla base di quali principi fisici debba avvenire l’azione (ad esempio caduta per gravità, spunta meccanica, lancio manuale)”.