Soldato tenta suicidio, indagato per distruzione del proiettile…

di Redazione Blitz
Pubblicato il 9 Gennaio 2017 - 13:58 OLTRE 6 MESI FA
Soldato tenta suicidio, indagato per distruzione del proiettile...

Soldato tenta suicidio, indagato per distruzione del proiettile… (foto d’archivio Ansa)

ROMA – Tenta il suicidio con un colpo di pistola e viene indagato per “distruzione di armamento militare”, cioè del proiettile esploso. E’ il caso di un militare, “avvenuto sul finire del 2016”, reso noto dall’avvocato Giorgio Carta che, sul portale di difesa e sicurezza Grnet.it, cita alcuni casi di cui si è occupato e denuncia l’inadeguatezza dei codici con le stellette. Il militare, scrive Carta, “in un momento di sconforto si era puntato la pistola alla tempia, ma poi aveva desistito dal proposito suicidario. L’uomo, non solo è stato riformato, ma si trova ora indagato per violata consegna e per tentata distruzione di oggetti d’armamento militare (cioè il proiettile). Certo, a rigore, la configurabilità astratta del reato è formalmente ineccepibile (dura lex, sed lex). Sgomenta, però, che un dramma personale così grave da indurre un uomo ad un gesto estremo, lo esponga anche all’eventualità di una detenzione in un carcere militare (per rieducarlo a cosa?)”.

Altro episodio singolare citato dall’avvocato quello di un militare “sottoposto a procedimento disciplinare per essersi cagionato una frattura ossea durante l’espletamento del servizio. L’accusa? quella di non aver prestato la dovuta attenzione, procurandosi così colposamente un’infermità fisica”. Secondo il legale, non c’entra niente la questione della ventilata chiusura degli uffici giudiziari militari con queste decisioni paradossali: infatti, “l’odiosità di alcune anacronistiche fattispecie incriminatrici non verrebbe certo meno per effetto dell’eventuale chiusura dei tribunali militari. Semplicemente, altri giudici (questa volta ordinari) sarebbero chiamati ad applicare quelle stesse norme dei codici militari”. E’ invece opportuno che sopravvivano i tribunali con le stellette perché “più equi e giusti di quanto normalmente si creda”, spesso impegnati “a mitigare, in punto di diritto, l’asprezza anacronistica di codici concepiti nel 1942”.

Ad esempio, la Corte militare d’appello ha sollevato di recente questione di legittimità costituzionale essendosi imbattuta nell’ennesima “macroscopica discriminazione”: quella legata “all’abrogazione, il 15 gennaio 2016, del reato di ingiuria previsto nel codice penale ordinario (art. 594), ma non dell’analogo reato previsto dal codice penale militare di pace (art.226). Di conseguenza, a parità di condotta, un civile non commette reato e un militare sì”. Tra quelle che vengono definite le “follie giuridiche” della legislazione militare c’è la possibilità di destituire (cioè licenziare) un soldato “ben prima di una sentenza irrevocabile di condanna e, addirittura, a seguito della sua mera iscrizione nel registro degli indagati. In altre parole, quando ancora le indagini preliminari sono in corso e i relativi atti non sono ancora integralmente conoscibili dall’interessato”. L’auspicio, conclude l’avvocato Carta, è che il 2017 sia l’anno in cui si riapra una seria discussione sui diritti dei militari, “di cui abbiamo finora assistito – afferma – alla progressiva erosione”.