Togliere cellulare all’ex e leggere sms? E’ rapina: due anni di carcere

di Redazione Blitz
Pubblicato il 19 Marzo 2015 - 17:05 OLTRE 6 MESI FA
Togliere cellulare all'ex e leggere sms? E' rapina: due anni di carcere

Togliere cellulare all’ex e leggere sms? E’ rapina: due anni di carcere

ROMA – Commette una rapina chi si impossessa di un cellulare altrui, sottraendolo quindi al legittimo proprietario, per leggere i suoi sms. Lo dice la Corte di Cassazione condannando a due anni e due mesi un 24enne pugliese. Secondo i giudici infatti togliere dalle mani del suo proprietario il cellulare per “prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto”  viola “il diritto alla riservatezza” e incide “sul bene primario dell’autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane”. Insomma, per i giudici significa violare la libertà dell’individuo di stringere relazioni con chi vuole.

Con questa decisione i giudici hanno stabilito che la finalità di sottrarre un cellulare per leggerne il ‘contenuto’ “integra pienamente il requisito dell’ingiustizia del profitto morale”. In questo caso, “la pretesa” di Pasquale C. (24enne di Barletta) di “‘perquisire’ il telefono della ex fidanzata alla ricerca di messaggi, dal suo punto di vista compromettenti, assume i caratteri dell’ingiustizia manifesta, proprio perché, violando il diritto alla riservatezza, tende a comprimere la libertà di autodeterminazione della donna”.

Per la Suprema Corte, “la libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale comporta la libertà di intraprendere relazioni sentimentali e di porvi termine” e nessuno può avanzare “la pretesa” di “perquisire” i cellulari altrui, soprattutto delle ex e degli ex, per cercare ‘prove’ di nuove o preesistenti relazioni.

Pasquale C. aveva cercato di difendersi sostenendo che la sua azione non era stata “ingiusta” perché voleva solo “dimostrare al padre della sua ex fidanzata, attraverso i messaggini telefonici, i tradimenti perpetrati dalla figlia”. Questa ‘spiegazione’ non ha impedito la condanna per rapina e a nulla è servito all’imputato far presente che nella fase cautelare il Tribunale del riesame “aveva escluso il reato di rapina reputando insussistente il requisito dell’ingiustizia del profitto.