“Scrollare tovaglie dal balcone non è reato”. Ira del vicino? Causa civile
Pubblicato il 11 luglio 2012 22.19 | Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2012 10.34
GENOVA – Alzi la mano chi non ha mai scrollato la tovaglia o sbattuto il tappeto dalla finestra per pulirli da briciole e polvere. Finora la maggior parte dei tribunali italiani hanno giudicato il gesto non solo incivile ma anche un reato, da perseguire in sede penale. La Cassazione invece ribalta tutto e dà il via libera allo “sventolamento libero”: hai la tovaglia piena di briciole o il tappeto impolverato? Per la Cassazione puoi andare a scrollarli dalla finestra e semmai te la vedi, in sede civile, con quello che ti abita di sotto e che, suo malgrado, si ritroverà balcone e panni stesi pieni della tua spazzatura. Ma, e qui il grande cambiamento che già ha suscitato critiche, non dovrai subire un processo penale nei confronti dell’intero condominio perché si tratta di un comportamento che danneggia solo un soggetto, non la collettività e quindi la questione va trattata in sede civile per eventuali risarcimenti morali e materiali.
Semmai l’inquilino del piano di sotto si dovesse stancare di pulire la tua sporcizia, quindi, va dall’avvocato, ti denuncia e ve la vedete voi due. Ma non può essere il condominio a denunciarti penalmente, dice la Cassazione, perché il condominio non è danneggiato.
Il 25 marzo 2011 a Genova era stata riconosciuta colpevole penalmente una coppia albanese, Ronalda e Ilir M., accusata di aver gettato “cose pericolose” dalla finestra e di “aver recato disturbo della quiete pubblica”. I vicini della coppia si erano rivolti alla giustizia esasperati dalle discussioni e dai comportamenti incivili: urla, strepiti e poi quella spazzatura che pioveva dal cielo. La denuncia aveva fatto il suo corso, fino alla condanna. Ma Rolanda M. ha presentato ricorso, sostenendo che gli altri condomini del palazzo non si erano mai lamentati, non si erano sentiti “molestati”. Secondo la Corte di Cassazione però “il fatto non sussiste” perché “lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra una condotta penalmente rilevante per l’impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone”.


vorrei conoscere gli orari in cui è permesso bagnare le piante e sbattere i tapppeti. Abito al 4° piano di un condominio di sette piani in Monfalcone (GO).
Grazie
Vi domando per ignoranza: Sono un lavoratore che è in forza lavorativa nel periodo stagionale estivo 2012, presso l’agenzia interinale Obiettivo Lavoro. Sono un operatore di esercizio in tutti gli effetti ed il mio lavoro si svolge presso la società Atac spa come conducente di linea. Stando ai requisiti che mi sono stati dati verbalmente al momento del corso di affiancamento teorico sia nel 2011 che nell’attuale periodo 2012, vengo informato dal preposto che a tutti gli effetti siamo esonerati da controlli di evasione fiscale, riguardanti abbonamenti o biglietti di accesso a metro e bus. Ora il sottoscritto viene fermato in data fine Maggio 2012 da un controllore di linea di bus, venedo multato per via della mancanza del biglietto, nonostante io abbia dichiarato che sono stato in servizio per il 2011 come autista di linea, e che a breve avrei riesercitato la medesima mansione, che si è verificata con avviso la prima settimana di Giugno da parte della stessa agenzia interinale. Mi chiedo: io per l’azienda comunale Atac sono in grado di guidare senza il dovuto (affiancamento pratico che spetta ai nuovi inserimenti di operatori) per il secondo anno, giustificandone il fatto che gli operatori che ne hanno diritto sono quelli che non guigano da più di 12 mesi nell’azienda.Ne deduco che all’atto del nuovo contratto che si è sottoscritto il 28 Giugno 2012, io sarei nuovamente esente dalle multe per via della legge “retroattiva” o” irretroattiva” che ne giustificherebbe la verbalizzazione presa in data 28 Maggio 2012. Se l’azienda implicitamente dichiara che io non ho diritto all’affiancamento di guida per il secondo anno, perchè non sono stato più di un anno senza aver guidato o svolto il medesimo servizio presso la stessa azienda. Ne viene da attribuirne che io per via di un regolamento adottato internamente, che all’atto della sanzione, ne decaderebbe in qualunque circostanza la stessa, per la continuità esercitata con la medesima azienda sia nell’anno 2011 che nel ricorrente 2012. Sarei lieto di sapere se il mio è un ingiustificato modo di ragionare, o se in qualche modo io possa sapere come comportarmi, visto che la multa da me immediatamente contestata e non firmata, mi è giunta per via di mezzo postale da richiedere allo stesso ufficio postale, come atto giudiziario.
Le solite periodiche castronerie giuridiche, l’ennesima uscita strampalata e demenziale della Cassazione in tema di condominio. Come si fa a sostenere che uno ti sbatte la tovaglia sporca sulla testa o un tappeto pieno di polvere addosso e questa cosa non provoca imbrattimenti o molestie a quello che sta di sotto? E perchè mai il vicino di sotto dovrebbe dover pulire le schifezze altrui che gli arrivano sulla sua proprietà? E cosa succede se quello che sta sotto, a sua volta, si mette ad imbrattare e a molestare quello che sta sopra, buttandogli a sua volta di tutto sul balcone? E se quello di sopra ti getta avanzi di rifiuti sulla tua proprietà, e magari tu sei in ferie o via di casa per molto tempo, e tutto ciò alla lunga, richiama insetti e animali nello stabile, come si fa a dire che questo fatto non riguarda tutto il condominio? Mi chiedo, talvolta, se i signori che scrivono certe baggianate siano nel pieno possesso delle proprie facoltà o se assumano sostanze stupefacenti prima di sparare cavolate del genere.
Il trovo questa cosa una una totale assurdità: come si fa a non considerare penalmente rilevanti comportamenti così chiarmente rozzi e incivili? Senza considerare che una presa di posizione del genere rischia seriamente di aumentare i conflitti condominiali (che peraltro sono già numerosissimi), anzichè porsi l’obiettivo contrario, cioè quello di diminuire la conflittualità tra vicini, introducendo regole più ferme ed incisive. In questo modo si dà, irresponsabilmente, carta bianca a chi abita nei piani alti di poter fare tranquillamente i propri comodi a danno di chi sta sotto, creando delle palesi ingiustizie e disuguaglianze nei rapporti tra condomini. Inevitabilmente, non avendo più armi penali a disposizione, molti condomini si vedranno costretti a farsi giustizia da se, e dunque aumenteranno i dispetti, le vendette e le piccole o grandi guerriglie nei vari condomini. Che dire? ..vivi complimenti a quei geni della Cassazione!
L’articolo parte già da una premessa indicativa: “alzi la mano chi non ha mai scrollato la tovaglia o sbattuto il tappeto dalla finestra per pulirli da briciole e polvere..”, in realtà siamo i soliti italiani, convinti che tutto sia lecito e ammissibile purchè io mi possa fare totalmente i cavoli miei a danno degli altri. Quindi, che ci sarà mai di male se io, per pulire la mia polvere e le mie schifezze, inzozzo tranquillamente la proprietà altrui..dopo tutto basta che stia bene io e chi se ne frega degli atlri! Qullo che è veramente gravissimo, clamoroso e deprimente è che la Cassazione, anzichè scardinare questo meccanismo incivile e cialtrone, in qualche modo lo giustifica, esonerandolo dall’ambito penale per ridurlo solo a una questioncina banale tra due privati. Ho studiato che il fine della sanzione, per una comuntà, dovrebbe sempre essere anche di tipo morale ed educativo, oltrechè punitivo, perchè la legge dovrebbe sempre avere, prima di tutto, una funzione etica ed educativa. Evidentemente avevo capito male, questi signori della Cassazione mi hanno aperto gli occhi: in realtà vale sempre la legge del più forte o del più furbo.