Tradimento, quando il coniuge ha diritto ad essere risarcito?

di Redazione Blitz
Pubblicato il 18 Ottobre 2016 - 07:00 OLTRE 6 MESI FA
Tradimento, quando il coniuge ha diritto ad essere risarcito?

Tradimento, quando il coniuge ha diritto ad essere risarcito?

ROMA – Cosa succede quando marito o moglie infrangono l’obbligo reciproco alla fedeltà imposto dall’articolo 143 del codice civile? Che il marito o la moglie fedifraga rischiano di dover pagare i danni al coniuge tradito e il conto rischia di essere salato. A spiegare a cosa va incontro in termini economici il marito o la moglie che tradiscono il partner ci pensa lo Studio Cataldi che sul suo sito spiega quali sono i casi in cui un risarcimento danni può essere chiesto.

Gli esperti dello Studio Cataldi spiegano che il giudice, in caso di separazione,  accerta la eventuale responsabilità di uno dei coniugi che ha avuto un comportamento contrario ai doveri previsti dall’articolo 151 del codice civile nel matrimonio:

“Naturalmente l’addebito non consegue automaticamente alla mera presa d’atto dell’avvenuto tradimento: è, infatti, necessario accertare se la violazione del dovere di fedeltà abbia assunto specifica efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se la relazione extra coniugale sia intervenuta quando la coppia era già in crisi per altri motivi.

Diverse le pronunce in cui si è ricordato che al coniuge infedele non è addebitabile la separazione se il tradimento non è stato la causa scatenante della crisi matrimoniale, crisi che, invece, era già in atto ed era stata provocata da altre ragioni. Si veda in proposito:”Separazione: addebito al marito infedele se non prova che l’amante è arrivata quando il matrimonio era già in crisi”.

In sostanza solo quando la relazione è naufragata per colpa del coniuge fedifrago e del suo comportamento infedele, allora il tradimento può essere davvero motivo di addebito della separazione”.

Se dunque non vi erano crisi precedenti e il naufragare del matrimonio è dipeso proprio dalla crisi scatenata dal tradimento, allora il coniuge tradito può chiedere un risarcimento danni, come previsto dalla sentenza della Cassazione numero 9801 del 2005, spiega ancora lo Studio Cataldi:

“In una sentenza del 2005 (n. 9801/2005) la Corte aveva fatto notare che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale, ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento, contenuto nell’art. 143 c.c., alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto nonché dall’espresso riconoscimento, nell’art. 160 c.c., della loro inderogabilità e dalle conseguenze di ordine giuridico che l’ordinamento fa derivare dalla loro violazione. Cosicché deve ritenersi che l’interesse di ciascun coniuge nei confronti dell’altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo.

Prendendo spunto da questa posizione, nella nota sentenza n. 18853/2011, la prima sezione civile della Cassazione ha precisato che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile”.

I presupposti per ottenere il risarcimento dunque sono che il tradimento deve aver dato luogo “a lesione della salute del coniuge:

“Nel caso dell’infedeltà va dimostrato, precisa il Collegio, che questa “per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità)” oppure se “l’infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sè insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto”.

La Cassazione aggiunge che l’azione non è impedita dal fatto che i coniugi siano addivenuti a separazione consensuale e la separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti è esperibile anche in mancanza di addebito della separazione.

La sentenza del 2005 ha poi trovato conferme in altre sentenze della Cassazione, come quella numero 19193/2015, che ha confermato la condanna al risarcimento dei danni di un ex marito che aveva convinto la moglie che la crisi coniugale era superata, mentre in realtà si intratteneva in una convivenza con un’altra donna di cui i parenti dell’uomo erano a conoscenza:

“Tale comportamento aveva provocato uno stato di depressione grave nella moglie, oltre che una grave lesione della dignità personale, ponendosi come produttivo di danni risarcibili.

Da questo indirizzo ha preso le distanze, di recente, il Tribunale di Roma (sentenza 25 giugno 2015), affermando che non può essere accolta la domanda di risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali, se non c’è stata una pronuncia di addebito della separazione (per approfondimenti: Lei lo ha tradito più volte? Nessun risarcimento danni all’ex marito se non c’è l’addebito della separazione).

Per il Tribunale capitolino non può escludersi un rapporto di accessorietà tra addebito e domanda risarcitoria: trattandosi di danno derivante dalla violazione di specifici obblighi coniugali il medesimo dovrebbe essere necessariamente azionato nell’ambito del giudizio di separazione, con conseguente preclusione di un’azione successiva che potrebbe astrattamente porsi in contrasto con il giudicato già in precedenza formatosi sulla separazione”.