Ufficio: assenza in orario di lavoro è truffa. Anche senza badge

di Redazione Blitz
Pubblicato il 1 Agosto 2016 - 17:09 OLTRE 6 MESI FA
Ufficio: assenza in orario di lavoro è truffa. Anche senza badge

Ufficio: assenza in orario di lavoro è truffa. Anche senza badge (foto d’archivio Ansa)

ROMA – Chi si assenta dal proprio ufficio durante l’orario di lavoro è perseguibile e commette reato, anche se non ha obbligo di firma. La Corte di Cassazione ha stabilito che anche i “badge-esenti” non possono andare a fare altro durante il servizio: in caso contrario commettono il reato di truffa. I giudici della Cassazione hanno così respinto il ricorso di due uscieri del comune de La Maddalena, che a propria difesa avevano detto di non essere obbligati a obliterare il cartellino.

Spiega il Corriere della Sera:

L’inganno del datore di lavoro
I giudici del «Palazzaccio», infatti, chiariscono che «non è la doverosità della vidimazione a rendere quest’ultima, se falsificata, idonea a trarre in inganno il datore di lavoro; al contrario anche una vidimazione meramente facoltativa di un registro cartaceo o elettronico delle presenze in ufficio può ingenerare l’inganno di far risultare una presenza falsamente attestata. Ove la vidimazione dell’ingresso e dell’uscita sia meramente facoltativa – aggiungono i supremi giudici – il lavoratore può non ottemperare all’adempimento ma, qualora vi ottemperi, la falsa indicazione dell’orario di entrata o di uscita configura quindi un artifizio o un raggiro».

Cinquecento euro
Il caso in esame era quello di due uscieri dipendenti del Comune di La Maddalena indagati per truffa aggravata e continuata: il gip di Tempio Pausania aveva disposto nei loro confronti il sequestro preventivo di somme di circa 500 euro finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza del danno accertato. Il Riesame aveva confermato tale misura e i due si erano rivolti alla Cassazione, ma il loro ricorso è stato rigettato.

Le verifiche e lo Statuto dei lavoratori
Nella sentenza, si affronta anche nuovamente il tema delle apparecchiature di controllo da cui «derivi la possibilità di verificare a distanza l’attività dei lavoratori»: la Corte puntualizza che «le garanzie procedurali» contenute nello Statuto dei lavoratori «non trovano applicazione quando si procede all’accertamento di fatti che costituiscono reato. Tali garanzie – conclude la Cassazione – riguardano solo l’utilizzabilità delle risultanze delle apparecchiature di controllo nei rapporti interni, di diritto privato, fra datore di lavoro e lavoratore; la loro eventuale inosservanza non assume pertanto alcun rilievo nell’attività di repressione di fatti costituenti reato, al cui accertamento corrisponde sempre l’interesse pubblico alla tutela del bene penalmente protetto, anche qualora sia possibile identificare la persona offesa nel datore di lavoro».