Conducente non identificato? Multa da 284 euro e salvi patente e punti

di redazione Blitz
Pubblicato il 3 Marzo 2017 - 10:44 OLTRE 6 MESI FA
Conducente non identificato? Multa da 284 e salvi patente e punt

Conducente non identificato? Multa da 284 e salvi patente e punt

ROMA – Conducente non identificato? Una multa da 284 euro e si salva la patente: non viene sospesa e non si perdono punti. La Corte Costituzionale si è di recente espressa a favore del meccanismo previsto dall’articolo 126 bis del Codice della Strade che prevede che, nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, il proprietario del veicolo debba fornire alla polizia, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente che stava guidando l’auto nel momento in cui è stata commessa la violazione. Se non comunica questi dati entro questo termine, senza giustificato e documentato motivo, il proprietario dell’auto deve pagare una multa che può andare da 284 a 1.133 euro. 

Come spiegano gli esperti dello Studio Cataldi, questo meccanismo è stato dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale, interpellata in seguito ad una questione di legittimità sollevata dal Giudice di pace di Grosseto.

Spiega Studio Cataldi:

In sostanza, con il pagamento della sanzione si andrebbe a “comprare” l’anonimato per la persona alla guida, non identificata (ad esempio se l’accertamento è avvenuto a mezzo di sistemi di rilevazione) che, dunque, non andrebbe incontro alle conseguenze della sua violazione, ad esempio la decurtazione dei punti o la sospensione della patente.

Secondo il Giudice di Pace la sanzione prevista dalla norma sarebbe stabilita “senza alcun riferimento alla gravità della violazione principale da cui trae origine”. Ancora, a suo avviso, la comunicazione prescritta dal citato articolo sarebbe strumentale rispetto allo scopo di applicare al conducente del veicolo la decurtazione del punteggio della patente, ma potrebbe accadere che, qualora l’infrazione da questi commessa consista nella violazione del limite di velocità, soprattutto nei casi più gravi, “generalmente riconducibili ad auto di grossa cilindrata”, i proprietari, che “è verosimile ritenere (…) siano presuntivamente di livello economico medio/alto”, preferiscano non comunicare i dati identificativi del conducente e pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da detta norma censurata, evitando in tal modo la decurtazione del punteggio.

In altre parole, l’articolo 126 bis del Codice della Strada, secondo il Giudice di pace di Grosseto, avvantaggerebbe chi “possiede una elevata capacità patrimoniale ed è in grado di pagare il prezzo dell’anonimato” realizzando un’ingiustificata disparità di trattamento.

Non la pensa così la Corte Costituzionale, che ha stabilito la legittimità di questo meccanismo. Stante l’inammissibilità della questione, il meccanismo prescritto dall’articolo 126-bis del Codice della Strada rimane, dunque, pienamente valido ed efficace.