Contratti a termine senza causalone per 3 anni. Apprendistato, meno vincoli

di Redazione Blitz
Pubblicato il 13 Marzo 2014 - 09:48 OLTRE 6 MESI FA
Contratti a termine senza causalone per 3 anni. Apprendistato, meno vincoli

Contratti a termine senza causalone per 3 anni. Apprendistato, meno vincoli

ROMA – Contratti a termine senza causalone per 3 anni. Apprendistato, meno vincoli. Il decreto legge sul lavoro annunciato da Matteo Renzi modifica semplificandola la legge Fornero, con l’eliminazione dei vincoli meno graditi alle imprese in tema di contratti a termine e assunzioni.

Contratti a termine senza causale.  La durata massima del primo contratto a termine, fissata a 36 mesi, coincide anche con il periodo in cui l’azienda non deve giustificare la causale dell’assunzione (oggi l’acausalità è circoscritta a 12 mesi). Significa che per 3 anni i datori di lavoro non devono fornire la motivazione tecnica-produttiva-organizzativa per giustificare la conclusione di un rapporto di lavoro a termine. Per tre anni potranno licenziare senza causale, senza cioè quella che è la prima causa dei contenziosi.

Viene introdotto un limite all’utilizzo del contratto a termine: non potrà essere utilizzato per più del 20% dell’organico complessivo dell’azienda. Inoltre, è stata eliminata la regola dell’attesa di 10 giorni tra un rinnovo e l’altro del contratto a termine. In questo modo, si potrà prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, purché però sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.

Ricorso all’apprendistato più semplice. Nelle intenzioni di Fornero doveva essere la forma privilegiata di ingresso ne mondo del lavoro. Le rigidità dell’istituto non lo hanno consentito. Così il decreto del Governo ha eliminato il vincolo per cui l’assunzione di nuovo apprendisti è legata alla conferma in servizio di almeno il 30% degli apprendisti. Inoltre le retribuzioni saranno più leggere: per il solo apprendistato di primo livello la retribuzione è fissata al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Non sarà più obbligatorio integrare la formazione professionale (apprendistato di secondo livello) con l’offerta formativa pubblica.