Commercio, nuovo contratto: 85 euro di aumento e orario flessibile

di Redazione Blitz
Pubblicato il 31 Marzo 2015 - 12:49 OLTRE 6 MESI FA
Contratto commessi, orario flessibile: saldi e Natale, si lavora 44 ore

Contratto commessi, orario flessibile: saldi e Natale, si lavora 44 ore

ROMA – Nei periodi di picco (a Natale e nei saldi) si lavora 44 ore settimanali anzichè le canoniche 40. Senza essere pagati in più però, ma semplicemente recuperando quelle ore in più in altri periodi dell’anno, quelli in cui l’attività nei negozi è meno intensa.

Lo prevede l’accordo raggiunto tra Confcommercio e i sindacati della categoria per il rinnovo del contratto dei lavoratori nel settore del commercio: il lavoratore può essere chiamato a lavorare fino a 44 ore settimanali senza che scatti lo straordinario per un massimo di 16 settimane con il surplus di lavoro da recuperare entro i 12 mesi. In pratica, spiegano alla Confcommercio, l’azienda può chiedere al dipendente nei periodi di picchi di lavoro con un preavviso di soli 15 giorni di lavorare 44 ore invece delle 40 canoniche, programmando il recupero dell’orario supplementare nei 12 mesi successivi.

Nei periodi di picco di lavoro (come per esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi ma anche giugno per le aziende che fanno servizi alle imprese) le imprese possono chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in più (per un massimo di 16 settimane nell’arco di 12 mesi) senza che sia necessario l’ok del sindacato nè del lavoratore stesso e senza che si paghi lo straordinario. Naturalmente le ore saranno recuperate (nell’arco dei 12 mesi seguenti) ma in periodi che per l’azienda sono meno impegnativi e nei quali c’è meno bisogno di personale. Questa flessibilità, spiegano alla Confcommercio, è molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività.

L’accordo che riguarda circa tre milioni di persone e prevede un aumento di 85 euro mensili a regime per i lavoratori al quarto livello a fine 2017 prevede anche norme sul sottoinquadramento nel caso di assunzione di persone ”deboli” come i disoccupati o coloro che hanno concluso l’apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione. Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi con 6 mesi con un sottoinquadramento di due livelli e 6 mesi con un sottoinquadramento di un livello. Il sottoinquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Il contratto è in vigore dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2017. Fino al 31 marzo prosegue la vigenza del vecchio contratto (teoricamente doveva scadere a fine 2013) ma per il 2014 e i primi tre mesi del 2015 non sono previste ”una tantum”.