Contributo di solidarietà: da settembre nuova tassa, 2-3 euro in meno in busta paga

di Redazione Blitz
Pubblicato il 3 Settembre 2014 - 17:05 OLTRE 6 MESI FA
Contributo di solidarietà: da settembre nuova tassa su dipendenti e datori di lavoro

La circolare dell’Inps sul Contributo di solidarietà

ROMA – L’Inps annuncia che da settembre i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro pagheranno il contributo di solidarietà per i precari e i non garantiti. È una nuova tassa che peserà nelle buste paga dei lavoratori dipendenti e sul costo del lavoro degli imprenditori: da settembre, infatti, secondo quanto si legge nella circolare n. 100 dell’Inps sulla riforma Fornero (scarica il pdf), si comincerà a pagare il contributo sul fondo di solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla Cig – Cassa Integrazione Guadagni (nelle imprese con oltre 15 dipendenti).

Il contributo è dello 0,50% sulla retribuzione (1/3 a carico del lavoratore) e sulla busta paga di settembre verranno tolti gli arretrati da gennaio 2014. Il contributo avrebbe dovuto essere versato dall’inizio del 2014 ma le modalità sono arrivate solo ora e a settembre non solo si pagheranno gli arretrati (per una retribuzione lorda di 2.000 euro mensili poco più di 3 euro al mese a carico del lavoratore e poco più di 6 per l’impresa) ma si chiederà anche l’1% di mora sul dovuto a partire dal 7 giugno.

Per chi prende 1.000 lordi al mese, il contributo sarà di circa 1,6 euro per il lavoratore e di 3,3 euro per l’impresa.

Su una busta paga di 1.500 euro lordi al mese, il contributo sarà di 2,5 euro per il lavoratore e di 5 euro per l’impresa.

AGGIORNAMENTO: Il direttore generale dell’Inps Mauro Nori ha precisato che “Nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre”.

L’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 – ricorda l’Inps – “ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”.

In pratica per le aziende che non sono coperte dalla cassa (come ad esempio quelle commerciali fino a 50 dipendenti) arriverà uno strumento di tutela in caso di sospensione dell’attività lavorativa. Ma la tutela sarà prevista per un periodo più breve di quello della cig. Si potrà ricevere l’assegno per soli tre mesi (prorogabili in via eccezionale fino a 9).

Il Fondo – si legge nella circolare – “ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità”. Il fondo che dovrebbe sostituire di fatto le prestazione erogate con la cassa in deroga (per la quale, in via di eliminazione a fine 2016, non sono previsti contributi da aziende e lavoratori) si finanzia con ”un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore.

È previsto inoltre un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Dal 2020 il sistema peraltro diventerà ancora più “a consumo”, sottolinea il segretario confederale Uil Guglielmo Loy, con la possibilità per l’azienda di recuperare attraverso le prestazioni ai lavoratori sospesi solo le somme già versate.