Corruzione: chi denuncia collega corrotto non può essere toccato dal capo o dall’azienda

di Redazione Blitz
Pubblicato il 16 Novembre 2017 - 10:20 OLTRE 6 MESI FA
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Corruzione: chi denuncia collega corrotto non può essere toccato dal capo o dall’azienda

ROMA – Corruzione: chi denuncia collega corrotto non può essere toccato dal capo o dall’azienda. Il dipendente pubblico che segnali, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, al responsabile della corruzione e della trasparenza del suo ufficio, all’Anac o all’autorità giudiziaria condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, mobbizzato in alcun modo e comunque subire ritorsioni.

Lo prevede la legge che introduce l’istituto del “whistleblowing” nell’ordinamento italiano che è stata approvata ieri dall’Aula della Camera. La tutela si estende anche ai dipendenti delle aziende private. E’ fatto divieto, a tutela di chi segnali ruberie o abusi, di rivelarne l’identità: la denuncia però non può essere anonima. In caso di processo penale, invece, l’identità del “whistleblower” sarà oscurata solo fino alla chiusura delle indagini preliminari, come dispone il codice penale.

Per evitare il rischio che l’istituto del “whistleblowing” si trasformi in un incentivo alla delazione, è stato pensata una norma che funga da deterrente contro le false segnalazioni: la segretezza dell’identità cade immediatamente in caso di condanna del segnalante anche in primo grado.

La tutela del «whistleblower» vale per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico.
Si applica pure a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pubblica amministrazione, ma si estende anche al settore privato stabilendo che nei modelli organizzativi e di gestione, predisposti dalle società ai sensi del decreto 231/2001 per prevenire la commissione di reati, siano previsti il divieto di atti di ritorsione o discriminatori e specifici canali di segnalazione (di cui almeno uno con modalità informatiche) che garantiscano la riservatezza dell’identità. (Francesco Grignetti, La Stampa)