Equitalia: ecco i moduli rottama cartelle, online e agli sportelli

di Redazione Blitz
Pubblicato il 7 Novembre 2016 - 09:07 OLTRE 6 MESI FA
Equitalia: ecco i moduli rottama cartelle, online e agli sportelli

Equitalia: ecco i moduli rottama cartelle, online e agli sportelli

ROMA – Equitalia: ecco i moduli rottama cartelle, online e agli sportelli. Parte l’operazione ‘rottamazione cartelle esattoriali’. Equitalia ha messo a punto il modulo per aderire alla ”definizione agevolata” e da venerdì 4 novembre è disponibile sul sito web. Da lunedì 7 novembre, il modulo sarà disponibile in tutti gli sportelli del Gruppo. I contribuenti avranno tempo fino al 23 gennaio 2017 per aderire alla definizione agevolata.

Il documento – fa sapere Equitalia – dovrà essere consegnato presso gli sportelli Equitalia oppure inviato, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica (email o pec) riportato sul modulo e anche sul portale della società. Sul modulo di adesione, che ha il codice ‘DA1’ i contribuenti, dopo essersi identificati, devono indicare le cartelle Equitalia (e i relativi ‘carichi’) per le quali chiedono la definizione agevolata, definendo la modalità di pagamento (in unica soluzione o dilazionato in un massimo di quattro rate, l’ultima delle quali va saldata entro il 15 marzo 2018).

C’è poi la parte relativa agli eventuali giudizi pendenti, ai quali occorre rinunciare. Equitalia invierà, come previsto dal decreto (180 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) entro il 24 aprile del 2017, una comunicazione ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata in cui sarà indicata la somma dovuta insieme ai relativi bollettini con le date di scadenza dei pagamenti.

Attenti alle rate, o la rottamazione salta. Il fisco sarà inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta al ‘rottamazione” e torna a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle.

Domiciliazione bancaria. Il versamento della ‘cartella scontata’ potrà esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione.

Per chi ha pagato in parte (magari con le rate). I contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla ”definizione agevolata”. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate: la revoca scatta con il primo pagamento della definizione agevolata.

Rinuncia ai contenziosi. Per aderire il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovrà rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando.

Stop alle ganasce fiscali. Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le ”azioni esecutive” del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano però le operazioni già scattate.

La rottamazione non vale… Per l’Iva all’importazione, ma anche per le somme dovute a titolo di recupero di ”aiuti di stato”(in pratica le multe Ue) e su quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. La definizione agevolata non si applica nemmeno sulle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna.