Falso in bilancio torna con il trucco: pene severe ma valutazioni insindacabili

di Warsamè Dini Casali
Pubblicato il 4 Giugno 2015 - 07:00 OLTRE 6 MESI FA
Falso in bilancio torna con il trucco: pene severe ma valutazioni insindacabili

Falso in bilancio torna con il trucco: pene severe ma valutazioni insindacabili

ROMA – Il 13 giugno torna in vigore il reato di falso in bilancio: la legge anti-corruzione prevede pene molto severe contro amministratori e sindaci (fino a 5 anni per le società non quotate, fino a 8 per quelle quotate). Ma, se il diavolo si nasconde nei dettagli, come suggerisce Marino Longoni su Italia Oggi, il reato appena reintrodotto potrebbe essere molto ipotetico.

Il dettaglio incriminato nelle pieghe della legge è la valutazione da dare alle “valutazioni”: nella nuova legge non se ne fa cenno, essendo il reato configurabile solo in presenza di “fatti materiali” non rispondenti al vero. Sembra un gioco di parole, ma si consideri  la circostanza per cui la redazione di un bilancio, poniamo quello di un’azienda, si fonda in larga parte su stime che possono variare a seconda di chi la fa.

Il valore dell’immobile, dell’avviamento, del magazzino, del know how, delle perdite su crediti, e così via, non è un dato oggettivo e indiscutibile, ma il risultato di una stima che richiede perizia, esperienza, buon senso. È evidente che la valutazione di un bene complesso come quello di un’azienda, fatta da persone diverse, può portare a risultati diversi. Ed è inevitabile che, entro certi limiti, così avvenga. Infatti è proprio sfruttando la discrezionalità nella valutazione delle diverse poste che si cerca, normalmente, di piegare i dati contabili a fini diversi rispetto a quello della rappresentazione veritiera della situazione aziendale. Dopo la riforma, le false valutazioni non saranno più rilevanti ai fini del falso in bilancio. (Marino Longoni, Italia Oggi).

Dal momento che pochi commetterebbero l’errore così grossolano di infilare nel bilancio fatti palesemente falsi come il possesso fittizio di un bene, oppure crediti inesistenti, è chiaro che potrebbe svuotare di significato l’impianto della legge la non punibilità di false rappresentazioni collegate alle valutazioni (insindacabili) o dell’omissione di informazioni sullo stato reale dell’azienda. Siccome valutazioni e omissioni non costituiscono “fatti materiali”, il reato di falso in bilancio nemmeno sussiste.