Ici Chiesa, anche la scuola religiosa paga: a Livorno il primo caso

di Redazione Blitz
Pubblicato il 24 Luglio 2015 - 12:55 OLTRE 6 MESI FA
Ici Chiesa, anche la scuola religiosa paga: a Livorno il primo caso

Ici Chiesa, anche la scuola religiosa paga: a Livorno il primo caso

LIVORNO – Le scuole religiose devono pagare le tasse sulla casa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, riconoscendo la legittimità della richiesta dell’Ici avanzata nel 2010 dal Comune di Livorno agli istituti scolastici del territorio gestiti da enti religiosi. “Come spiega l’ufficio Tributi – si legge in una nota dell’ufficio stampa del Comune – è da sottolineare che questo genere di pronunciamento da parte della Corte di Cassazione è il primo in Italia sul tema specifico”.

“Con le sentenze 14225 e 14226 depositate l’8 luglio – prosegue la nota del Comune – la suprema Corte ha di fatto ribaltato quanto stabilito nei primi due gradi di giudizio, sentenziando che, poiché gli utenti della scuola paritaria pagano un corrispettivo per la frequenza, tale attività è di carattere commerciale, ‘senza che a ciò osti la gestione in perdita’. In proposito il giudice di legittimità ha precisato che, ai fini in esame, è giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, risultando sufficiente l’idoneità tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. E cioè, il conseguimento di ricavi è di per sé indice sufficiente del carattere commerciale dell’attività svolta”.

Il contenzioso che vede contrapposti il Comune ed alcuni istituti scolastici paritari, è sorto nel 2010 a seguito della notifica da parte dell’ufficio Tributi di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso pagamento dell’Ici, per gli anni dal 2004 al 2009. “In particolare – chiarisce ancora il comunicato del Comune – gli importi relativi alle scuole ‘Santo Spirito’ ed ‘Immacolata’ sono pari a 422.178 euro. Si ricorda che anche la Commissione Provinciale Tributaria di Livorno aveva stabilito che l’Ici fosse dovuta, respingendo i ricorsi degli istituti. A questo punto, a seguito delle sentenze, si provvederà a notificare anche gli importi dovuti per le annualità 2010 e 2011, imponibili a fine Ici. Queste sentenze – conclude la nota – assumono, tra l’altro, rilievo ai fini dell’interpretazione delle disposizioni in materia di Imu, relativamente all’imposizione fiscale dall’anno 2012”.