Legge 104 e permessi a ore: ecco come funzionano

di redazione Blitz
Pubblicato il 21 Marzo 2017 - 16:01 OLTRE 6 MESI FA
Legge 104 e permessi a ore: ecco come funzionano da oggi

Legge 104 e permessi a ore: ecco come funzionano

ROMA – Permessi retribuiti nella Pubblica Amministrazione, arriva il vademecum per dissipare ogni dubbio. Compresi quelli sui permessi previsti dalla legge 104 del 1992 per la tutela dei disabili e di chi li assiste.

Si tratta di tutte le risposte date nel tempo dall’Aran, l’Agenzia che si occupa di statali, alle amministrazioni che di volta in volta hanno chiesto delucidazioni sui confini tra uso e abuso.

E, tra i quesiti più ricorrenti posti da ministeri, scuola e Comuni, c’è la possibilità di spacchettare in minuti, in mezze ore l’assenza. Il parere è sempre lo stesso ed è negativo. La legge 104 va a giorni, tre al mese, o ad ore, 18 al mese.

La “raccolta sistematica” degli orientamenti dell’Aran viene pubblicata alla vigilia della riapertura della contrattazione, che metterà sul tavolo tutta la materia che riguarda le malattie e i permessi. Lo prevede lo stesso accordo del 30 novembre tra ministero della Pubblica Amministrazione, guidato da Marianna Madia, e sindacati. Si dovrebbe parlare quindi anche di permessi della legge 104.

Si tratta, appunto, di legge, quindi i contratti di lavoro non potranno modificarla, nulla cambierà dal punto di vista normativo con i rinnovi. Ma qualche spazio d’intervento, con l’obiettivo di contrastare cattive condotte, c’è.

Sulle regole di preavviso, per esempio, oggi non c’è niente, manca un orientamento e tutto è rimesso al buon senso. Si potrebbero prevedere dei tempi minimi o dei piani organizzativi, ovviamente nel rispetto delle singole situazioni.

Altri paletti potrebbero riguardare la cosiddetta ‘comprova’: chi va via per assistere un parente malato fuori città deve portare la ricevuta del biglietto del treno o dell’aereo. Insomma l’assenza dovrebbe essere in qualche modo preannunciata per tempo e resa per così dire ‘tracciabile’.

Intanto l’Aran mette qualche punto fermo sulla situazione attuale. Ad oggi, spiega, il contratto fa esclusivamente riferimento ad una fruizione “oraria” dei tre giorni di permesso mensile previsti. E’ così da escludere, scrive l’Agenzia, che la “norma possa essere interpretata nel senso che il dipendente abbia facoltà di fruire dei permessi di cui alla legge 104 del 1992 anche per frazioni di ora”.

Ci sono, poi, delle peculiarità a seconda del settore, per esempio il contratto della scuola dà un’indicazione sulla tempistica, per cui i permessi “devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.

Quanto alla domanda, che tra l’altro arriva anche da amministrazioni ministeriali, sulla possibilità di oltrepassare il tetto delle 18 ore mensili, l’Aran replica che la soglia, nel caso si decida di fruire ad ore, non è da ritenersi superabile. Se invece il dipendente sceglie di utilizzare il permesso a giorni allora si fa riferimento all’intera giornata lavorativa a prescindere dalla sua articolazione oraria, quindi “nel caso di giornata ‘lunga’, l’assenza corrisponde sempre ad un giorno e pertanto, per il restante periodo mensile il dipendente potraà fruire degli ulteriori due giorni di permesso”.

L’Agenzia scende ancora più nel dettaglio, chiarendo che “per ogni periodo di 6 ore di permesso si debba computare la corrispondente riduzione di una giornata di permesso”. Questa la chiave per risolvere il rebus tra il mix di beneficio ad ore o a giorni. Ne deriva che “solo un residuo di ore non inferiore a sei può  comportare la fruizione di un intero giorno di permesso (che potrà essere fruito, però, anche in una giornata di 9 ore destinata al rientro pomeridiano)”.