Licenziamento per aumentare profitti si può. Cassazione: “E’ legittimo”

di redazione Blitz
Pubblicato il 29 Dicembre 2016 - 18:05 OLTRE 6 MESI FA
Licenziamento per aumentare profitti si può. Cassazione: "E' legittimo"

Licenziamento per aumentare profitti si può. Cassazione: “E’ legittimo”

ROMA – Si può licenziare anche quando l’azienda non è in crisi. Il datore di lavoro che vuole incrementare i profitti, rendendo più efficiente e funzionale la propria azienda, può farlo. Il via libera arriva dalla Cassazione che in una recente sentenza, del 7 dicembre 2016, ha ribaltato il giudizio in appello che aveva bocciato il licenziamento perché “motivato soltanto dalla riduzione dei costi e quindi dal mero incremento dei guadagni”. In primo grado i giudici avevano giudicato il licenziamento legittimo e la Suprema Corte hanno confermato il primo orientamento.

Nella sentenza, i Supremi Giudici invocano l’art. 41 della Costituzione letto come “quel principio per cui l’imprenditore è libero, pur nel rispetto della legge, di assumere quelle decisioni atte a rendere più funzionale ed efficiente la propria azienda, senza che il giudice possa entrare nel merito della decisione”.

“Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della I. n. 604 del 1966 – si legge – l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa”.

“Ove però – precisa la Corte – il licenziamento sia stato motivato richiamando l’esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore”.