Crei tensione in ufficio? Ti licenziano? La Cassazione: è Ok

di Edoardo Greco
Pubblicato il 31 Dicembre 2015 - 07:43 OLTRE 6 MESI FA
Licenziato perché crea tensione in ufficio: è giusta causaLicenziato perché crea tensione in ufficio: è giusta causa

Licenziato perché crea tensione in ufficio: è giusta causa (Pmi.it)

ROMA – Crei tensione sul posto di lavoro? Il tuo licenziamento è giustificato. Lo stabilisce la sentenza numero 17345 del 2 settembre 2015 della Corte di Cassazione. Per i giudici, se un lavoratore crea un clima di tensione in ufficio, può essere licenziato per giusta causa.

La causa di lavoro si trascinava da anni. L’8 giugno 2010 il Tribunale di Roma aveva ritenuto legittimo il licenziamento, perché i fatti di cui il lavoratore era accusato non erano mai stati contestati da quest’ultimo, che invece nel procedimento aveva cercato di dimostrare che l’azienda aveva avuto un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti, creando essa stessa quel clima di tensione che, secondo il lavoratore, non sarebbe stato comunque sufficiente a giustificare il licenziamento.

 

La Corte d’Appello di Roma, il 12 dicembre 2012, ha dato di nuovo ragione all’azienda, perché nell’istruttoria non è venuto fuori l’atteggiamento persecutorio ma solo il clima di tensione.

A quel punto il lavoratore ha fatto ricorso in Cassazione, facendo notare che 1) la prova dei fatti che supportino il licenziamento per giusta causa è a carico del datore di lavoro; 2) e che i giudici d’appello non avrebbero tenuto conto della sproporzione fra i fatti contestati dall’azienda e la sanzione, cioè il licenziamento. Spiega Pmi.it, il sito delle piccole e medie imprese:

La Cassazione ha comunque respinto il ricorso essendo rimasti non contestati i fatti addebitati e non comprovato l’atteggiamento persecutorio da parte del lavoratore. Risulta dunque corretta l’applicazione del principio di diritto secondo cui, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l’altra ha l’onere di constare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio (Cass. 12636/2005).

La stessa Corte d’appello ha ritenuto, con giudizio non censurabile, che il lavoratore non solo non ha contestato i fatti addebitatigli ma li ha anche ammessi, ritenendoli giustificati quale reazione all’atteggiamento datoriale nei propri confronti, che tuttavia non è mai stato provato. Da qui il licenziamento per giusta causa.