Pensioni, opzione donna ultimi 3 mesi 2015: il comma 281

di Redazione Blitz
Pubblicato il 13 Gennaio 2016 - 09:43 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni, opzione donna ultimi 3 mesi 2015: il comma 281

Pensioni, opzione donna ultimi 3 mesi 2015: il comma 281

ROMA – A proposito di pensioni, la legge di stabilità ha stabilito l’estensione della proroga dell’opzione donna per l’uscita anticipata delle lavoratrici al prezzo di assegni più leggeri del 25/30% per effetto del solo calcolo contributivo. Ma si tratta di una soluzione non chiusa definitivamente: il comma 281 della legge (leggi qui) prevede un monitoraggio ogni settembre per verificare che ci siano i fondi per l’estensione della sperimentazione di opzione donna (introdotta dalla legge Maroni articolo 1, comma 9 della legge 243/04).

Requisiti. Alle lavoratrici, per esercitare il diritto all’opzione servono 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 (articolo 1, comma 281 della legge 208/2015). Con l’approvazione della legge di stabilità 2016 è venuta sostanzialmente meno la restrizione prevista dall’Inps con le Circolari 35 e 37 del 14 marzo 2012 che avevano interpretato la data del 31 dicembre 2015 come termine entro il quale si dovesse maturare la decorrenza della prestazione.

Limiti. Sul sito PensioniOggi.it, vediamo i limiti per la fruizione del regime sperimentale opzione donna.

Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione. Sono escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” introdotte dal legislatore dopo il 2011 in favore dei cd. esodati (messaggio inps 219/2013). (PensioniOggi.it)