Pensioni. Uscite anticipate, le istruzioni Inps: Ape volontaria

di Redazione Blitz
Pubblicato il 19 Gennaio 2017 - 07:00 OLTRE 6 MESI FA
Pensioni. Uscite anticipate, le istruzioni Inps: Ape volontaria

Pensioni. Uscite anticipate, le istruzioni Inps: Ape volontaria

ROMA – Pensioni. Uscite anticipate, le istruzioni Inps: Ape volontaria. In attesa dei miglioramenti in discussione in Parlamento (per esempio le proposte del comitato ristretto presieduto da Cesare Damiano per estendere la platea dei lavoratori precoci), vediamo in dettaglio tutte le novità 2017 relative alle uscite anticipate così come formulate dall’ultima legge di bilancio e secondo le istruzioni fornite dal sito dell’Inps.

Novità che riguardano l’abolizione delle penalizzazioni, il ricorso all’Ape sociale o volontaria, i benefici per i lavoratori precoci e addetti a lavori usuranti, il cumulo contributi, i requisiti per la quattordicesima e il regime speciale opzione donna. Oggi ci occupiamo di Ape volontaria.

Ape volontaria o anticipo finanziario a garanzia pensionistica: cosa dice l’Inps. I lavoratori con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi, che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi, possono accedere al prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. E’ riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018: dura minimo sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Il prestito ottenuto è restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima. La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo venti anni dal pensionamento. Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE.

E’ comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito, secondo criteri che saranno successivamente fissati da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza; in caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni.  (dal sito dell’Inps)