Doppio cognome, decide solo il prefetto: procedura più veloce by Monti

Pubblicato il 24 Febbraio 2012 - 10:33 OLTRE 6 MESI FA

ROMA – Ottenere il doppio cognome sarà più semplice e veloce. Una rivoluzione doppia arriva dal governo di Mario monti, sia per la platea cui si rivolge sia perche’ semplifica la procedura demandando direttamente ai prefetti la decisione. Si potra’ cosi’ chiedere, secondo quanto ha appreso l’Agi, di unire al cognome del padre quello della madre, ma si potra’ anche chiedere di aggiungere il cognome del marito ai propri figli da parte della donna che, rimasta vedova o divorziata, si e’ risposata. Ed altra novita’, potra’ fare istanza anche chi e’ divenuto cittadino italiano e vuole pero’ che venga mantenuto il nome con cui e’ conosciuto al di fuori.

Il testo che dovrebbe essere illustrato dal ministro della Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi – che in questi mesi ha lavorato a diversi provvedimenti di semplificazione che incidono sulla farraginosita’ della burocrazia nella P.A. – interviene sul regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre del 2000 e ne modifica sostanzialmente il titolo decimo. Si cambia intanto l’articolo 89.

Rispetto al testo precedente, si legge: “salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche’ ridicolo o vergognoso o perche’ rivela l’origine naturale o (e’ questa la parte nuova ndr) aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e’ situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.” Sparisce la previsione che vietava l’attribuzione di cognomi di importanza storica o tali da indurre in errore circa l’appartenenza a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo di nascita o di residenza. Spariscono gli articoli 84, 85, 86 e 87 del vecchio testo che imponevano di far richiesta di cambiamento o aggiunta di cognome al Ministero dell’interno e al prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza. Cambia la norma sulle affissioni e sulle opposizioni. Per queste ultime si prevede che chiunque abbia interesse puo’ farlo entro trenta giorni dalla data dell’ultima affissione ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate.