Sigarette elettroniche, super tassa incostituzionale. Vale solo se c’è nicotina

di Redazione Blitz
Pubblicato il 15 Maggio 2015 - 18:07 OLTRE 6 MESI FA
Sigarette elettroniche, super tassa incostituzionale. Vale solo se c'è nicotina

Sigarette elettroniche, super tassa incostituzionale. Vale solo se c’è nicotina (foto Ansa)

ROMA – La supertassa sulle sigarette elettroniche è incostituzionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza in cui spiega come la discrezionalità tributaria incontri dei limiti: le tasse sulle sigarette trovano “giustificazione nel disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute”, ma “tale presupposto non è ravvisabile in relazione al commercio di prodotti contenenti ‘altre sostanze'” diverse dalla nicotina. Quindi, tradotto in soldoni, questo vuol dire che se la stessa tassazione fosse stata applicata alle sigarette, sarebbe stata legittima. La tassa censurata è del 58,5% del prezzo al pubblico.

La disposizione impugnata è stata introdotta dal decreto legge 76 del giugno 2013, che all’art. 11 (comma 22) introduceva un nuovo articolo al testo unico delle accise del 1995, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2014 “i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico”. Disposizione, quest’ultima, poi modificata nel dicembre 2014.

La norma è stata prima impugnata di fronte al Tar. Il Tar ha sospeso il giudizio e inviato gli atti alla Consulta, che oggi si è pronunciata con la sentenza n. 83 di cui è relatore il giudice Giuliano Amato. La disciplina oggetto della sentenza “trova primaria giustificazione nell’esigenza fiscale, di recupero di un’entrata erariale ? l’accisa sui tabacchi, con particolare riguardo alle sigarette ? la quale ha subito una rilevante erosione, per effetto dell’affermazione sul mercato delle sigarette elettroniche”. Ma “anche in materia tributaria – avverte la Corte -, il principio della discrezionalità e dell’insindacabilità delle opzioni legislative incontra il limite della manifesta irragionevolezza”. Limite in questo caso varcato, perché la Corte ha ritenuto contrario all’art. 3 della Costituzione e “del tutto irragionevole, l’estensione, operata dalla disposizione censurata, del regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di dispositivi per il relativo consumo, i quali non possono essere considerati succedanei del tabacco”.

C’è poi un altro aspetto: “l’indeterminatezza della base imponibile e la mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria”. La norma ‘bocciata’ “affida ad una valutazione, soggettiva ed empirica – la idoneità di prodotti non contenenti nicotina alla sostituzione dei tabacchi lavorati – l’individuazione della base imponibile e nemmeno offre elementi dai quali ricavare, anche in via indiretta, i criteri e i limiti volti a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nella definizione del tributo. Né l’elasticità delle indicazioni legislative è accompagnata da forme procedurali partecipative, già indicate da questa Corte come possibile correttivo”. E tutto ciò è in contrasto con l’art. 23 della Costituzione.