Se comprate stufa a pellet doppio vantaggio: bonus 65% + Iva 10% su manodopera

di redazione Blitz
Pubblicato il 4 Ottobre 2013 - 10:55| Aggiornato il 4 Giugno 2014 OLTRE 6 MESI FA
Stufe a pellet, doppio vantaggio: 65% bonus + Iva 10% su manodopera

Stufe a pellet, doppio vantaggio: 65% bonus + Iva 10% su manodopera

ROMA – Se comprate una stufa a pellet o un generatore di calore ad alimentazione vegetale, potete godere di un doppio vantaggio. Innanzitutto costa la metà rispetto al gas, in più rientrano nell’ambito degli sconti fiscali per il risparmio energetico che permettono una detrazione fino al 65% del costo dell’intervento fino al 2013. Dal 1 gennaio 2014, se non ci saranno proroghe, potrete comunque usufruire dei vantaggi statuiti all’articolo 16-bis del Tuir, i cosiddetti Ecobonus, che prevedono una detrazione dell’Irpef del 36% per il recupero edilizio. Eccezion fatta per gli edifici condominiali, ai quali si potrà applicare il 65% alle spese sostenute entro il 30 giugno 2014.

A fare i conti per noi è il Sole 24 Ore che al caso specifico dedica un Forum tematico:

Con la pubblicazione del Dm 11 marzo 2008 lo Sviluppo Economico ha fatto chiarezza circa la possibilità di ottenere l’agevolazione fiscale in oggetto in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, quali ad esempio impianti dotati di stufe e caminetti a legna o pellet. Quindi un impianto a biomassa (legna o pellet) rientra nei possibili interventi per una riqualificazione energetica ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni in esame.

Attenzione però alla classe energetica:

Occorre tenere presente che tali prodotti (caminetti e stufe a legna o pellet) devono avere tuttavia un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea 303-5. Peraltro, anche prima della scadenza del 65%, l’acquisto di una stufa a pellet può rientrare tra gli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, pari al 36% della spesa sostenuta e – sino al 31 dicembre 2013 – al 50%, nel caso in cui non siano raggiunti i requisiti di rendimento previsti dalla normativa per il risparmio energetico. Tale agevolazione spetta quando il contribuente effettua opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su una unità immobiliare residenziale (qualsiasi sia la categoria catastale di appartenenza).

Il secondo vantaggio poi, è in termini di Imposta sul valore aggiunto: anche le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di una stufa a pellet per la realizzazione e/o il rifacimento della canna fumaria sono ammesse a godere dell‘Iva agevolata al 10%:

Dal punto di vista dell’Iva la stufa a pellet è considerata un «bene finito di valore significativo» a cui si può applicare – su parte dell’importo totale – l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento. Ad esempio, se per l’acquisto di una caldaia in caso di manutenzione straordinaria – con fornitura e posa in opera – il costo è di 4mila euro, di cui 3mila per la caldaia e 1.000 per la manodopera, l’Iva si delinea come segue: Iva al 10% su 2mila euro (cioè sul valore della manodopera e su una parte di valore del bene pari all’importo della manodopera) e al 22% su altri 2mila euro. Se invece, l’acquisto della caldaia è effettuato direttamente, senza l’intermediazione di un installatore, l’aliquota Iva agevolata si applica esclusivamente in presenza di lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.