I direttori dei giornali online non sono “responsabili” per i contenuti diffamatori: lo ha stabilito la Cassazione

Pubblicato il 1 Ottobre 2010 - 16:07 OLTRE 6 MESI FA

I direttori delle testate sul web non sono “responsabili” dei contenuti pubblicati da altri sui giornali da loro diretti. Secondo la Corte di Cassazione, il direttore di un giornale on-line non risponde di ”omesso controllo” in caso di pubblicazioni, sul sito da lui diretto, dai contenuti diffamatori.

I giudici della Cassazione hanno spiegato come il reato previsto dall’articolo 57 del codice penale, che punisce i direttori per non aver vigilato sul contenuto delle pubblicazioni, non può essere applicato al web perché previsto solo per la carta stampata.

L’articolo 57, hanno sottolineato infatti i supremi giudici nella sentenza 35511, ”si riferisce specificamente all’informazione diffusa tramite la carta stampata. La lettera della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l’interpretazione storica della norma”.

In giurisprudenza, ha specificato la quinta sezione penale, si è discusso sulla possibilità di estendere il concetto di stampa anche ad altri mezzi di comunicazione, ma si anche escluso ”che fosse assimilabile al concetto di stampato la videocassetta preregistrata” ed è anche noto, ha ricordato la Cassazione, che la ”giurisprudenza ha concordemente negato che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa dell’articolo 57 cp stante la diversità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa da un lato, la radiotelevisione dall’altro) e la vigenza nel diritto penale del principio di tassatività”.

Mentre per la tv il problema della responsabilità del direttore è stato risolto con la legislazione, il web è una materia ancora da studiare. ”Analogo discorso – hanno sottolineato i supremi giudici – deve essere fatto per quel che riguarda l’ammissibilità di internet al concetto di stampato. L’orientamento prevalente in dottrina è stato negativo atteso che, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: che vi sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale attività sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico”.

Il caso esaminato ha riguardato il direttore della testata “Merate online”, condannato dalla Corte d’appello di Milano per omesso controllo in relazione alla pubblicazione di una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli e di un suo collaboratore. La sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione proprio perché ”il fatto non costituisce reato”.

Così come non sono ”responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider – hanno spiegato i supremi giudici – a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso rispondono di concorso) così qualsiasi tipo di coinvolgimento va escluso per i coordinatori dei blog e dei forum” e per questo anche per ”la figura del direttore del giornale diffuso sul web”.