Ddl Diffamazione: il testo integrale e gli emendamenti in discussione al Senato

di Antonio Sansonetti
Pubblicato il 14 Febbraio 2014 - 06:00 OLTRE 6 MESI FA

GLI EMENDAMENTI PIÙ IMPORTANTI SUI QUALI VOTERÀ LA COMMISSIONE GIUSTIZIA AL SENATO

OBBLIGO DI RETTIFICA ART. 8 LEGGE 47/48 (emendamento Buemi)

“La mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da euro 8.000 a euro 16.000. Al giudizio si procede a querela di parte, col rito direttissimo in tribunale. La sentenza di condanna è pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia; essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata. In sede cautelare, il querelante può rivolgersi al giudice affinché, in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, provveda al sequestro del prodotto editoriale oggetto della richiesta disattesa.’’

ARTICOLO 11 legge 47/48 COMMENTI DEI LETTORI (emendamento Buemi)

2. Nessuno dei commenti di lettorio utenti degli spazi fisici o virtuali di cui all’articolo 1,comma 3 produce responsabilità a carico dell’azienda che genera il prodotto editoriale di cui alla presente legge, anche se si tratta di operatori che forniscono servizi disocial networking, di fornitoridi servizion line, di contenuti, di piattaforme User Generated Content e social network, purché essa aderisca a modelli contrattuali che contemplano:

a) a richiesta di chiunque comunichi, anche per via telematica, la sua doglianza,
la rimozione del contenuto offensivo, eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato.

Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell’immagine e della reputazione di un proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato
sviluppo psico-fisico di cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:
1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione
adeguatamente visibili all’interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l’immediata sottoposizione all’azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;

2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non superiori alle 2 ore dall’avvenuta segnalazione, al fine di evitare
che le azioni lesive si ripetano e si protraggano nel tempo;

3) campagne di formazione sull’uso consapevole della rete Internet e di informazione della sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l’intento di colpire o danneggiare l’immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri l) e 2);

b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alla lettera
a) in veste anonima;

c) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire all’identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell’immagine e della reputazione altrui.’’

RISARCIMENTO DANNI (emendamento Buemi)

13. L’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:
“Art. 13. – (Pene per la diffamazione –

1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia
avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

2.
Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue:
a)
la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale;
b)
nell’ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, anche la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;
c)
in ogni caso, l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell’articolo 29 primo comma del codice di procedura penale.

3. Fatto salvo l’articolo 8, comma 7, le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al soggetto di cui all’articolo 8 comma 1 che, a seguito di richiesta dell’autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall’articolo 8.

4. L’autore dell’offesa nonché il direttore responsabile del prodotto editoriale di cui all’articolo 2, comma 2 e i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall’articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. Resta applicabile, per il solo autore, l’articolo 12 in ordine alla sua sola responsabilità civile.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596, 596-bis e 597 del codice penale.

8. Non dà luogo a responsabilità di alcun tipo la pubblicazione dei documenti parlamentari previsti dagli articoli 30 e 31 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, né si applica ad essi il sequestro previsto dall’articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561.’’

EMENDAMENTO MUCCHETTI ALL’OBBLIGO DI RETTIFICA

1.8 Mucchetti
Al comma 2, lettera b),
sostituire le parole:
«non oltre due giorni dalla ricezione»,
con le seguenti:
«entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento».

Conseguentemente, alla lettera d),
ultimo periodo, sostituire le parole:
«La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito
internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due
giorni dalla richiesta e »,
con le seguenti:
«La pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata sul sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta ovvero»

EMENDAMENTO MALAN ALL’OBBLIGO DI RETTIFICA

1.17
Al comma 2 sostituire la lettera g),
con la seguente:
«g)
il sesto comma è sostituito dal seguente:
’In caso di mancata o incompleta ottemperanza all’ordine di pubblicazione di cui al presente articolo, il giudice ordina nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 8.000 a e uro 16.000. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata’’»

RISARCIMENTO DANNI – EMENDAMENTO DE CRISTOFARO-DE PETRIS (SEL)

1.19
De Cristofaro, De Petris
Al comma 3, capoverso «Art. 11 – bis»,
dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 – bis. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l’entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l’imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno»

RISARCIMENTO DANNI – EMENDAMENTO CASSON (PD)

1.20
Casson
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. All’articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 471 sostituire le parole:
’’, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.»
con le seguenti parole:
«il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell’articolo 185 del codice penale’’»

RISARCIMENTO DANNI – EMENDAMENTO DE PIN (M5S)

1.22
De Pin
Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel primo comma, sostituire le parole:
«5.000 euro a 10.000 euro»
con le seguenti:
«10.000 euro a 30.000 euro»

RISARCIMENTO DANNI – EMENDAMENTO CAPACCHIONE (PD)

1.23
Capacchione
Al comma 5, capoverso
«Art. 13»
nel primo comma, sostituire le parole:
«da 5.000 euro a 10.000 euro»
con le seguenti:
«fino a 10.000 euro»
e sostituire le parole:
«da 20.000 euro a 60.000
euro»
con le seguenti:
«fino a 30.000 euro».

RISARCIMENTO DANNI – EMENDAMENTO M5S

1.24
Fucksia, Airola, Buccarella, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 5, capoverso
«Art. 13»
nel primo comma sostituire le parole:
«la pena della multa
da 5.000 euro»
con le seguenti:
«la pena della multa da 1.000 euro».

RISARCIMENTO DANNI – EMENDAMENTI MALAN e M5S

1.25
Malan
Al comma 5, capoverso «Art. 13»
nel primo comma, sostituire le parole:
«la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,»
con le seguenti:
«la cui diffusione sia avvenuta senza concreti e specifici elementi che lo facessero ritenere vero»,
e aggiungere in fine le seguenti parole:
«; la pena è aumentata di un terzo se la diffusione è avvenuta con la consapevolezza della falsità del fatto attribuito».

1.26
Fucksia, Airola, Buccarella, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 5, capoverso «Art. 13»
nel primo comma, sostituire le parole:
«da 20.000 euro a 60.000 euro»
con le seguenti:
«da 10.000 euro a 50.000 euro».

INTERDIZIONE DALLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA – EMENDAMENTI PD E M5S

1.27
Casson, Lumia, Capacchi
one, Cirinnà, Cucca, Ginetti, Lo Giudice
Al comma 5, capoverso «Art. 13»
nel secondo comma, sopprimere le seguenti parole:
«e, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

1.28
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 5, capoverso «Art. 13»
nel secondo comma, sopprimere le parole:
«e, nell’ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma, numero 1), del
medesimo codice, la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi»

CASI DI NON PUNIBILITÀ – EMENDAMENTI SEL

1.29
De Cristofaro, De Petris
Al comma 5, capoverso «Art. 13»
, sostituire il terzo comma con i seguenti:
«3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l’autore dell’offesa non è punibile:

a)
se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell’interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall’articolo 8;

b)
se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per
i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell’articolo 8;

c)
se la persona offesa o l’offensore, d’accordo, deferiscono a un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 596 del codice penale.

3 – bis. Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l’editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere a) e b), sono solidalmente responsabili con l’autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

3 – ter. Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata».

RETTIFICA: EMENDAMENTI LEGA E M5S

1.30
Stefani, Bitonci
Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel comma terzo, in fine, aggiungere,il seguente periodo:
«Il rifiuto di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall’articolo 8 da parte del direttore o del vicedirettore responsabile comporta per l’autore del reato la riduzione della pena di cui al comma l della metà».

1.31
Buccarella, Airola, Cappelletti, Giarrusso
Al comma 5, capoverso «Art. 13», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:
«3-bis. L’autore dell’offesa, qualora provveda alla pubblicazione della rettifica ai sensi dell’articolo 8, non può essere querelato»

TRIBUNALE COMPETENTE: LUOGO DI REGISTRAZIONE DELLA TESTATA E NON DI RESIDENZA DELLA PERSONA OFFESA. EMENDAMENTI CASSON E MUCCHETTI

1.35
Casson
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All’articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n.47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata”».

1.36
Mucchetti
Al comma 6, capoverso «Art. 21»,
sostituire le parole:
«di residenza della persona offesa»,
con le seguenti:
«di registrazione della testata giornalistica; nel caso il delitto di diffamazione sia commesso su mezzi di comunicazione non registrati
è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa»

TRIBUNALE COMPETENTE: EMENDAMENTI MALAN

1.37
Malan
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6 – bis. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell’organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito informatico. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all’estero, il fatto si intende commesso nel luogo della sua prima rilevazione riportata all’autorità giudiziaria».

1.38
Malan
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6 – bis. Per i reati di cui all’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n.47 commessi attraverso la rete telematica il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa».

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