Diritto di cronaca vince su presunta diffamazione contro Tribunale

di Redazione Blitz
Pubblicato il 3 Febbraio 2015 - 13:16 OLTRE 6 MESI FA
Diritto di cronaca vince su presunta diffamazione contro Tribunale

Diritto di cronaca vince su presunta diffamazione contro Tribunale

ROMA – Sul tema di libertà di stampa e di articolo 21 della Costituzione vi proponiamo l’articolo della professoressa Marina Castellaneta sulla sentenza del 13 gennaio 2015 della Cedu – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo – che ha dato ragione ad una giornalista polacca, chiarendo i parametri che vanno seguiti anche in Italia in caso di diffamazione relativa all’amministrazione della giustizia.

L’approccio eccessivamente rigoroso nella valutazione di un articolo di stampa, considerando un’unica frase, che porta a un allontanamento dai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, è in contrasto con l’articolo 10 della Convenzione, che assicura il diritto alla libertà di espressione. I giudici nazionali, nel valutare la condotta di un reporter in un caso di diffamazione sono tenuti a rispettare gli standard di Strasburgo e a valutare la buona fede del giornalista per non incorrere in una violazione, che porta poi alla condanna dello Stato. Lo ha chiarito la Corte europea nella sentenza Marian Maciejewski contro Polonia, depositata il 13 gennaio (CASE OF MARIAN MACIEJEWSKI v. POLAND).

E’ stata una giornalista polacca a chiamare in aiuto la Corte di Strasburgo dopo aver subito una condanna per diffamazione. La donna aveva scritto diversi articoli su alcuni furti in uffici del tribunale, ravvisando altresì lentezze ed errori nelle indagini. Il Presidente del Tribunale l’aveva denunciata e la giornalista era stata condannata a una pena pecuniaria che, nel complesso, ammontava a 700 euro. Di qui il ricorso alla Corte europea che le ha dato ragione.

Prima di tutto, i giudici internazionali hanno chiarito che i tribunali nazionali, per non incorrere in una violazione della Convenzione, devono verificare se le fonti del giornalista sono attendibili, la loro autorevolezza, le ricerche effettuate, se la storia è stata presentata in modo equilibrato, se la persona che si ritiene diffamata ha avuto la possibilità di difendersi, senza pronunciarsi sulla diffamazione basandosi su un’unica frase. Se i giudici nazionali seguono un approccio eccessivamente rigoroso nella valutazione della condotta del giornalista c’è il rischio di un effetto deterrente sulla libertà di stampa. Con la conseguenza che notizie di interesse pubblico non sarebbero divulgate. Pertanto, i giudici sono tenuti a prendere in considerazione “il probabile impatto di una propria decisione non solo nel caso trattato ma anche sui media in generale”.

E’ vero che i giornalisti non devono superare taluni limiti per non ledere la reputazione di un individuo, ma va tenuto presente che la stampa deve fornire informazioni di interesse pubblico, tra le quali le questioni relative all’amministrazione della giustizia, utilizzando un linguaggio accessibile alla media dei lettori. In questo campo, il giornalista, dal canto suo, deve evitare attacchi distruttivi e non fondati per non intaccare la fiducia della collettività nell’amministrazione della giustizia, ma la stampa deve denunciare irregolarità nel sistema del funzionamento della giustizia. Nel caso in esame, la Corte riconosce che l’occhiello “ladri nell’amministrazione della giustizia” era forte, però i giudici nazionali avrebbero dovuto valutare l’articolo nel suo complesso, non estrapolando un’unica frase. Senza dimenticare l’obbligo di considerare l’attività e la buona fede del reporter. La ricorrente, nel riportare la vicenda, aveva raccolto documenti, sentito numerose persone e, quindi, aveva agito con diligenza. Di qui la conclusione che la condanna per diffamazione comminata alla giornalista era contraria alla Convenzione europea. La Corte ha anche disposto un indennizzo di 5mila euro alla ricorrente per la frustrazione e lo stress subiti.