RC Auto, basta anche fotocopia o foto su smartphone per evitare la multa

di Redazione Blitz
Pubblicato il 7 Settembre 2016 - 12:59 OLTRE 6 MESI FA
RC Auto, basta anche fotocopia o foto su smartphone per evitare la multa

RC Auto, basta anche fotocopia o foto su smartphone per evitare la multa

ROMA – Per evitare disguidi con le forze dell’ordine, ai conducenti si consiglia di portare con sé la polizza RC Auto che potrà essere esibita anche sotto forma di certificato di assicurazione in formato digitale o come stampa non originale del formato digitale stesso. La polizza, sottolinea Studiocataldi.it, è dunque ancora necessario, ma non necessariamente l’originale, poiché si potranno evitare sanzioni anche semplicemente mostrando una fotocopia o il file in digitale sullo smartphone.

Lo ha chiarito il ministero dell’Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, in una circolare del 1° settembre (qui sotto allegata) avente ad oggetto l’Esibizione del certificato di assicurazione, ai sensi del’art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada.

Tale norma stabilisce che per poter circolare il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA, nonostante dall’ottobre scorso sia cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione.

Già l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) aveva confermato che, nonostante i provvedimenti di dematerializzazione di contrassegni e documenti assicurativi, resta in ogni caso fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione che gli agenti dovranno controllare prima di procedere all’interrogazione del portale dell’automobilista.

Per effetto della modifica da ultimo richiamata, precisa il ministero, in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria o senza che possa essergli richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.