Maria Elena Boschi a De Bortoli: “Querelo!”. Fenomenologia di annuncio temerario

di Antonio Buttazzo
Pubblicato il 15 Maggio 2017 - 08:50 OLTRE 6 MESI FA
Maria Elena Boschi a De Bortoli: "Querelo!". Fenomenologia di annuncio temerario

Maria Elena Boschi a De Bortoli: “Querelo!”. Fenomenologia di annuncio temerario (foto d’archivio Ansa)

Fenomenologia di un annuncio intimidatorio.

Prendiamo l’ultima minaccia di Maria Elena Boschi di querelare Ferruccio De Bortoli.

Il giornalista, ex direttore del Corriere della Sera, avrebbe rivelato il presunto ruolo della ministra nella vicenda della Banca Etruria.

La Boschi, abusando del suo ruolo istituzionale, si sarebbe spesa con i dirigenti Unicredit perché acquisissero la banca decotta vicepresieduta dal padre.

Tuttavia, in  questi casi, le cose per lo più vanno cosi:

1) si annuncia urbi et orbi la querela.

2) si dichiara dunque di aver “dato mandato ad un Avvocato” perché proceda “a tutelare la propria onorabilità “.

Quasi sempre, l’Avvocato non ne sa niente.

3) Ci si reca dal suddetto Avvocato emotivamente belli carichi, con in mano una serie di appunti manoscritti ed uno scartafascio di stampati tratti da internet zeppo di sentenze che “in casi simili mi danno ragione.”

Quasi inutile dire che durante la prima ora di colloquio l’avvocato non apre bocca, costretto come è a sorbirsi stoicamente tutte le ammaccature dell’Ego che l’asserito “diffamato” rovescia sulla sua scrivania.

Vietato assolutamente interrompere l’offeso con ragionevoli argomentazioni giuridiche che sortirebbero il solo effetto di deprimere ancora di più il già depresso cliente.

4) quando l’Avvocato capisce che è arrivato il momento di guadagnarsi la pagnotta e dare un senso alla propria presenza in quel contesto, comincerà a spiegare allo smarrito oltraggiato che ha davanti, che “l’offesa alla altrui reputazione”, come la intendono i Tribunali e soprattutto come la intende il Codice Penale, è un po’ diversa da come la intende lui o lei.

Questo è un momento difficile per il “diffamato” perché l’orgasmo narcisistico che lo aveva colto comincia a ridimensionarsi.

5) l’Avvocato, che oramai ha preso il coraggio a due mani, tenta poi di spiegare al denigrato almeno un paio di cosette a cui il nostro non aveva pensato e cioè:

5a) una notizia può non essere vera e tuttavia ciò non significa sia diffamatoria.

5b) quand’anche un Tribunale la ritenesse tale, le pretese risarcitorie da lui accampate, vengono sempre drasticamente ridotte dal Giudice.

Arduo poi spiegargli che se chiedi 1.000, perché tanto ritieni valga il tuo onore, quando poi te ne danno 10, in sostanza significa che devi prendere atto che avevi una reputazione di te 100 volte maggiore di quanto pensino gli altri.

Un momento doloroso, ma è quello che quasi sempre accade.

6) è molto probabile che, almeno tra i più ragionevoli, si faccia strada il dubbio che forse è meglio lasciar perdere.

Anche perché, come gli spiegherà l’Avvocato accorto (oramai crudelmente e cinicamente determinato ad andare fino in fondo) è duro accettare che un Tribunale sentenzi che la notizia è vera, non diffamatoria e comunque la pubblicazione costituisce un legittimo diritto di cronaca/critica.

7) a questo punto l’Avvocato, se oltre che accorto è pure scafato, per evitare che il “diffamato” invece che precipitarsi per la delusione alla porta, precipiti dalla finestra, suggerisce al cliente di tenere riservata la conversazione.

Nessuno controllerà se la querela è stata poi presentata e il tutto si perderà nel mare magnum delle notizie che girano a vuoto.

Averla con grande sdegno annunciata è già sufficiente a mettersi la coscienza a posto.

Statisticamente, meno del 10 per cento delle querele minacciate vengono presentate.

Ed è meglio non fargli sapere quante, tra quelle trattate, si concludono vittoriosamente.