Arretrati pensioni. Tornare alla Corte Costituzionale chiedere tutti il rimborso

di Franco Abruzzo
Pubblicato il 5 Giugno 2015 - 13:02| Aggiornato il 7 Giugno 2015 OLTRE 6 MESI FA
Arretrati pensioni. tornare alla Corte Costituzionale chiedere tutti il rimborso

Arretrati pensioni. tornare alla Corte Costituzionale chiedere tutti il rimborso

ROMA – Gli arretrati delle pensioni congelate dal Governo Monti devono essere pagati tutti. In base a questo sacrosanto principio si è mosso Franco Abruzzo, presidente dell’Unpit, Unione dei pensionati italiani titolare di una pensione da giornalista, quindi erogata dall’Inpgi, l’istituto di previdenza della categoria, invitando tutti i giornalisti pensionati a chiedere formalmente il rimborso.

Sul blog Franco Abruzzo è pubblicato il fac simile della richiesta da presentare all’INPGI

“per ottenere i ratei delle pensioni degli anni 2012-2015 integrati dalla perequazione spettante, come conseguenza della sentenza n. 70/2015 della Consulta, ovvero ricostruzione del trattamento pensionistico attualmente spettante per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 24 (comma 25) del dl n. 201/2011 – Atto di diffida e messa in mora”.

Nel lanciare l’iniziativa, ne ho chiarito le ragioni:

“L’obiettivo è quello di riportare questa grande questione di civiltà all’esame della Corte costituzionale. Servono tanti ricorsi in città diverse. Dobbiamo trovare un giudice che sollevi la questione di legittimità costituzionale del dl 65/2015 con il quale il Governo Renzi ha cancellato i diritti fondamentali di milioni di cittadini in quiescenza. Cerchiamo ‘imitatori’ che prendano la stessa iniziativa nei riguardi dell’Inps”.

Il testo del modello proposto da Franco Abruzzo è il seguente:

“Alla PRESIDENZA E ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’INPGI – Via Nizza 35 – 00198 Roma – Pec: posta@inpgi.it,presidenza@inpgi.it,direzione_generale@inpgi.it

OGGETTO: Richiesta ratei pensioni anni 2012-2015 integrati dalla perequazione spettante,come conseguenza della sentenza n. 70/2015, ovvero ricostruzione del trattamento pensionistico attualmente spettante per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Atto di diffida e messa in mora.

Il sottoscritto [nome e cognome del giornalista], nato a … data di nascita, codic fiscale, residente a … Via …, titolare di pensione INPGI di valore lordo superiore ai 1450 euro, con la presente, chiede – ai sensi dell’art.136 della Costituzione – che sia doverosamente ed effettivamente applicata nei propri confronti la sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art.24 (comma 25) del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 214/2011,

PREMESSO CHE

La Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2015 ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art.24 (comma 25) del decreto legge 6.12.2011 n. 201

CONSIDERATO CHE

secondo il dispositivo “il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale ad una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost. Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, secondo la quale i redditi derivanti da trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto ad altri redditi presi a riferimento…”.

CHIEDE

a codesto Ente Previdenziale l’integrazione dei ratei di pensione, maturati e non liquidati, relativi al biennio 2012-2013 e successivi, al netto dei relativi interessi maturati, come effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, citata in epigrafe, relativa alla mancata perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps.

Con la presente si intima e diffida codesto Ente citato ad adempiere alla citata pronuncia ex art.136 Cost., entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, avvertendo che, decorso inutilmente tale termine, il Sottoscritto si riserva di agire in giudizio, con ulteriore aggravio di oneri e spese a carico dell’Ente medesimo. La presente è da intendersi come formale atto di costituzione in mora, interruttivo dei termini di prescrizione.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni.