Giornalisti pensionati, no obbligo corsi di formazione. Lettera per altri Ordini

di Franco Abruzzo
Pubblicato il 12 Febbraio 2015 - 06:44 OLTRE 6 MESI FA
Giornalisti pensionati, no obbligo corsi di formazione. Lettera per altri Ordini

Giornalisti pensionati, no obbligo corsi di formazione. Lettera per altri Ordini

ROMA – I giornalisti in pensione sono esentati dai corsi di formazione resi obbligatori dall’Ordine. Franco Abruzzo, in una lettera pubblicata sul suo sito, chiede a tutti gli Ordini professionali di informarsi sull’attività dei propri pensionati per verificare se possano essere esentati da questo obbligo, introdotto da una normativa europea. Ecco la lettera integrale, presa dal sito FrancoAbruzzo.it:

Scrive Francesco  Abruzzo,

per comunicare

che, essendo in quiescenza, da anni non svolge alcuna attività professionale (contrattualizzata, autonoma ex artt 2222 Cc e seguenti oppure in base alla legge sul diritto d’autore, od occasionale) e per vedersi riconosciuto il diritto a non frequentare corsi di Fpc (in base all’articolo 2, punto c, del Regolamento sulla Fpc pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31/12/2013). La Fpc, come si legge nel punto c), è “obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività iscritti da più di 3 anni”. Chiede al Cnog e all’OgL di sollecitare una risposta dall’Inpgi (gestione principale e separata) dalla quale emergerà quanto sopra affermato sul punto della “inattività” dello scrivente. Fa presente che, nel rispetto degli articoli 3, 4, 21 e 32 Cost., partecipa alla vita politica e sociale della Nazione, anche al fine di tutelare (con l’attività intellettuale) la sua salute (“fondamentale diritto dell’individuo”), avvalendosi del secondo comma del citato articolo 4: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Fa presente, inoltre, che gli avvocati sono esentati per legge dalla formazione dopo 25 anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età. Non è possibile che nel mondo delle professioni possano coesistere regolamenti difformi e radicalmente in contrasto (si legga al riguardo qui). Cordiali saluti, dott. Francesco (“Franco”) Abruzzo