INPGI: torna contributo solidarietà. Camera ammonita: rispettate la Corte

di Franco Abruzzo
Pubblicato il 11 Gennaio 2014 - 14:47| Aggiornato il 6 Novembre 2020 OLTRE 6 MESI FA
INPGI: torna contributo solidarietà. Automonito Camera: rispettiamo la Corte

Maria Luisa Gnecchi, del Pd. Da lei una mozione di buon senso

L’INPGI, Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, annuncia che torna nel 2014 il contributo di solidarietà sulle pensioni superiori a 91.250 euro.

Il contributo è destinato agli esodati in base al comma 191 dell’articolo 1 della legge 147/2013 e in base alla mozione di cui è prima firmataria Maria Luisa Gnecchi del Pd, approvata dalla Camera l’8 gennaio 2014. Ma l’Inpgi non ha esodati. E allora che accadrà?

La mozione approvata l’8 gennaio della maggioranza politica (Pd, Scelta civica, Nuovo centro destra) impegna il Governo sostanzialmente a prelevare i fondi per gli esodati dai cosiddetti “assegni d’oro”, ma “nel rispetto dei principi indicati dalla Corte costituzionale, sempre in un’ottica di solidarietà interna al sistema pensionistico”.

La mozione è contraddittoria. La sentenza 116/2013 della Corte costituzionale dice che “la solidarietà – come ha ricordato l’onorevole Giampaolo Galli (Pd) intervenuto nel dibattito – dev’essere a carico di tutti i redditi, quale che ne sia l’origine, pensione, rendite immobiliari, lavoro e così via. Quella sentenza indica la via maestra da seguire per sviluppare davvero la solidarietà a favore delle persone e dei gruppi sociali più deboli”.

È, comunque, un prelievo illegittimo perché grava solo sui pensionati e quindi crea una discriminazione rispetto ai cittadini lavoratori, che percepiscono lo stesso reddito. La legge 147 sul punto viola un giudicato costituzionale rappresentato dalla sentenza 116/2013.

La Legge di Stabilità 2014 (n. 147 del 27/12/2013) ha reintrodotto per il triennio 2014-2016 il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria – tra cui rientra l’Inpgi – che complessivamente superino l’importo di 91.250,32 euro.

Il contributo di solidarietà si applicherà in base ai seguenti parametri:

– 6% di trattenuta sui trattamenti pensionistici complessivamente compresi tra 91.251,16 e 130.358,80 euro (da 14 a 20 volte il minimo INPS);

– 12% di trattenuta sui trattamenti pensionistici complessivamente compresi tra 130.358,80 e 195.538,20 euro (da 20 a 30 volte il minimo INPS);

– 18% di trattenuta sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 195.538,20 euro (oltre 30 volte il minimo INPS).

A partire dal prossimo mese di febbraio 2014 si procederà, per i giornalisti pensionati interessati, all’applicazione del nuovo contributo di solidarietà che ha finalità assistenziali e che, quindi – a differenza della precedente previsione legislativa censurata dalla Corte Costituzionale – sarà acquisito dall’Inpgi (questa è una affermazione arbitraria e infondata).

Si ricorda che le trattenute, per i titolari di più trattamenti pensionistici, saranno effettuate proporzionalmente sulla base dei dati comunicati dal Casellario Centrale dei Pensionati.

L’Istituto, nel contempo, si è immediatamente attivato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere il rimborso del precedente contributo di perequazione, sulla base degli appositi stanziamenti previsti dalla Legge di Stabilità. L’Inpgi provvederà a dare a tutti tempestiva comunicazione non appena si potrà procedere al rimborso delle trattenute effettuate nei periodi agosto 2011 – dicembre 2012.(www.inpgi.it).

Questo il testo della mozione approvata dalla Camera con 310 voti:

PENSIONI COSIDDETTE D’ORO. DIBATTITO A MONTECITORIO. La mozione Gnecchi approvata dalla Camera l’8 gennaio 2014: “Il comma 486 della legge di stabilità 147/2013 ha introdotto per un triennio un contributo di solidarietà a carico dei trattamenti di più elevato ammontare, anche al fine di sostenere iniziative in favore dei lavoratori cosiddetti «esodati»”.

La Camera, premesso che:

il tema delle cosiddette «pensioni d’oro» costituisce attualmente argomento di vivace confronto, nella diffusa percezione che i trattamenti pensionistici di importo particolarmente elevato costituiscano spesso il frutto di ingiustificate normative di favore e di veri e propri privilegi;

la riforma del 2011 ha determinato l’instaurazione di un sistema previdenziale che collega maggiormente gli importi pensionistici con l’ammontare dei contributi versati. La medesima riforma ha prodotto, tuttavia, effetti negativi in danno, in particolare, di alcuni soggetti (i cosiddetti «esodati») in favore dei quali è certamente opportuno ed equo destinare una parte delle risorse derivanti dall’applicazione di misure di solidarietà a carico dei percettori di importi pensionistici ingiustificatamente elevati;

come è noto, la giurisprudenza costituzionale guarda con sfavore forme di prelievo coattivo di ricchezza che vadano a colpire solo talune fonti di reddito (ad esempio, i redditi da pensione), in tal modo introducendo misure di carattere sostanzialmente impositivo che violano il generale canone costituzionale della progressività del sistema tributario;

il Governo e il Parlamento hanno opportunamente introdotto, con la recente legge di stabilità, significative misure che si muovono proprio nella direzione di affrontare i problemi di equità sociale connessi con l’esistenza di importi pensionistici di ammontare particolarmente elevato in assenza – in molti casi – di un’effettiva ragione giustificatrice. Sotto questo aspetto, meritano di essere segnalati: il comma 486, che ha introdotto per un triennio un contributo di solidarietà a carico dei trattamenti di più elevato ammontare, anche al fine di sostenere iniziative in favore dei lavoratori cosiddetti «esodati»; il comma 489, il quale ha introdotto un limite alla cumulabilità dei redditi da pensione percepiti da ex dipendenti pubblici con ulteriori fonti di reddito pure poste a carico della finanza pubblica;

appare utile che il Governo proceda nell’esame della delicata materia, prestando comunque la massima attenzione alla giurisprudenza della Corte costituzionale,

impegna il Governo a monitorare gli effetti e l’efficacia delle citate misure introdotte con la legge di stabilità;

a valutare, agli esiti di questo monitoraggio, l’adozione di interventi normativi che, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte costituzionale, sempre in un’ottica di solidarietà interna al sistema pensionistico, siano tesi a realizzare una maggiore equità per ciò che concerne le cosiddette «pensioni d’oro» e correggano per queste ultime eventuali distorsioni e privilegi derivanti dall’applicazione dei sistemi di computo retributivo e contributivo nella determinazione del trattamento pensionistico.

Firmato: Gnecchi, Pizzolante, Tinagli, Rossi, Damiano, Marchi, Albanella, Baruffi, Bellanova, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Taricco, Amoddio, Carra, Costa, Bosco, Dorina Bianchi, Zanetti, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Andrea Romano, Cimmino, Causin, D’Agostino, Molea, Librandi, Sottanelli, Vecchio, Catania, Vitelli, Capua, Basso.